Art. 10

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

In vigore dal 17 apr 2019
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione 1.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico e all'attuazione di ECRIS-TCN quanto prima, in particolare atti riguardanti: a) le specifiche tecniche per il trattamento dei dati alfanumerici; b) le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle impronte digitali; c) le specifiche tecniche del software di interfaccia; d) le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle immagini del volto per gli scopi e alle condizioni di cui all'; e) la qualità dei dati, compreso un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità; f) l'inserimento dei dati conformemente all'; g) l'accesso e l'interrogazione di ECRIS-TCN conformemente all'; h) la modifica e la cancellazione dei dati conformemente agli ; i) la conservazione dei registri e l'accesso a essi conformemente all'; j) il funzionamento dell'archivio centrale e le norme in materia di sicurezza e protezione dei dati applicabili all'archivio conformemente all'; k) l'elaborazione di statistiche conformemente all'; l) i requisiti di funzionamento e di disponibilità di ECRIS-TCN, tra cui specifiche e requisiti minimi sulle prestazioni biometriche di ECRIS-TCN, in particolare per quanto riguarda il tasso di falsa identificazione positiva e il tasso di falsa identificazione negativa richiesti. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:816:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo