Art. 8
Periodo di conservazione dei dati
In vigore dal 17 apr 2019
Periodo di conservazione dei dati
1. Ciascuna registrazione record di dati è conservata nel sistema centrale fintanto che i dati relativi alla condanna o alle condanne pronunciate a carico dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziale.
2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale la registrazione di dati, incluse le impronte digitali e le immagini del volto. La cancellazione avviene automaticamente, se possibile, e in ogni caso non oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.
Storico versioni
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