Art. 6

Immagini del volto

In vigore dal 17 apr 2019
Immagini del volto 1.   Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2, le immagini del volto possono essere utilizzate al solo scopo di confermare l'identità del cittadino di paese terzo identificato grazie all'interrogazione con dati alfanumerici o con dati relativi alle impronte digitali. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda l'uso delle immagini del volto ai fini dell'identificazione di cittadini di paesi terzi in modo da individuare, quando sarà possibile a livello tecnico, gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di tali persone. Prima di esercitare tale potere, la Commissione valuta, tenendo conto della necessità e della proporzionalità, nonché degli sviluppi tecnici nel settore del software di riconoscimento facciale, la disponibilità e lo stato di preparazione della tecnologia necessaria.
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