Art. 7
Utilizzo di ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali
In vigore dal 17 apr 2019
Utilizzo di ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali
1. Le autorità centrali usano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo, al fine di ottenere informazioni sulle precedenti condanne tramite ECRIS, quando dette informazioni su tale persona sono richieste nello Stato membro in questione ai fini di un procedimento penale nei confronti di quella persona o per uno qualsiasi dei seguenti fini, se previsto conformemente al diritto nazionale:
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permettere a una persona, su sua richiesta, di verificare il proprio casellario giudiziale;
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rilasciare nulla osta di sicurezza;
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ottenere una licenza o un permesso;
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effettuare indagini di sicurezza a fini occupazionali;
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effettuare indagini di sicurezza in vista di attività di volontariato che prevedono contatti diretti e regolari con minori o persone vulnerabili;
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espletare le procedure in materia di visti, acquisizione della cittadinanza e migrazione, comprese quelle di asilo; ed
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effettuare controlli in relazione ad appalti pubblici e concorsi pubblici.
Ciononostante, in casi specifici diversi da quelli in cui un cittadino di paese terzo chiede all'autorità centrale informazioni sul proprio casellario, o quando la richiesta è presentata per ottenere informazioni dal casellario giudiziale a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE, l'autorità che chiede informazioni sui casellari giudiziali può decidere che tale uso di ECRIS-TCN non è adeguato.
2. Uno Stato membro che decida, se previsto conformemente al diritto nazionale, di usare ECRIS-TCN per fini diversi da quelli indicati al paragrafo 1, allo scopo di ottenere informazioni su precedenti condanne tramite ECRIS, entro la data di entrata in funzione di cui all', paragrafo 4, o successivamente, notifica alla Commissione tali fini e le eventuali modifiche. La Commissione pubblica altresì tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.
3. Eurojust, Europol ed EPPO sono legittimati a interrogare ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo in conformità degli articoli da 14 a 18. Ciononostante, non inseriscono, rettificano o cancellano dati in ECRIS-TCN.
4. Ai fini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti possono inoltre interrogare ECRIS-TCN per verificare se, con riguardo a un cittadino dell'Unione, uno o più Stati membri siano in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di tale persona in quanto cittadino di paese terzo.
5. Quando interrogano ECRIS-TCN, le autorità competenti possono usare tutti o soltanto alcuni dei dati di cui all', paragrafo 1. L'insieme minimo di dati necessari per interrogare il sistema è specificato in un atto di esecuzione adottato in conformità dell', paragrafo 1, lettera g).
6. Le autorità competenti possono interrogare ECRIS-TCN anche usando le immagini del volto, sempreché tale funzionalità sia stata attuata a norma dell', paragrafo 2.
7. In caso di riscontro positivo, il sistema centrale trasmette automaticamente all'autorità competente le informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati ed eventuali corrispondenti informazioni sull'identità. Tali informazioni sull'identità sono utilizzate al solo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo interessato. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato al solo scopo di introdurre una richiesta ai sensi dell' della decisione quadro 2009/315/GAI o una richiesta di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento.
8. In assenza di riscontro positivo, il sistema centrale ne informa automaticamente l'autorità competente.
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