Art. 17

Punto di contatto per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

In vigore dal 17 apr 2019
Punto di contatto per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 1.   I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono, ai fini di un procedimento penale, indirizzare a Eurojust richieste di informazioni su quali Stati membri, se del caso, siano in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo. A tale scopo utilizzano il formulario standard che figura nell'allegato del presente regolamento. 2.   Quando riceve una richiesta a norma del paragrafo 1, Eurojust usa ECRIS-TCN per individuare gli eventuali Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo interessato. 3.   In caso di riscontro positivo, Eurojust chiede agli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo interessato se acconsentono a che Eurojust informi il paese terzo o l'organizzazione internazionale del nome dello Stato membro interessato. Se tale Stato membro fornisce il proprio consenso, Eurojust comunica al paese terzo o all'organizzazione internazionale il nome di detto Stato membro e le modalità di introduzione di una richiesta di estratti del casellario giudiziale presso gli Stati membri in questione, secondo le procedure applicabili. 4.   In assenza di riscontro positivo o qualora non sia in grado di fornire una risposta, conformemente al paragrafo 3, alle richieste che le sono state presentate ai sensi del presente articolo, Eurojust informa il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione di aver completato la procedura, senza precisare se le informazioni sul casellario giudiziale della persona interessata siano in possesso di uno Stato membro.
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