Art. 18
Comunicazione di informazioni a un paese terzo, a un'organizzazione internazionale o a un soggetto privato
In vigore dal 17 apr 2019
Comunicazione di informazioni a un paese terzo, a un'organizzazione internazionale o a un soggetto privato
Né Eurojust, né Europol, né EPPO, né alcuna delle autorità centrali trasmette a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, o mette a loro disposizione, informazioni ottenute tramite ECRIS-TCN relative a un cittadino di paese terzo. Il presente articolo fa salvo l', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:816:oj#art-18