Art. 19

Sicurezza dei dati

In vigore dal 17 apr 2019
Sicurezza dei dati 1.   eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza di ECRIS-TCN, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro, tenuto conto delle misure di sicurezza di cui al paragrafo 3. 2.   Per quanto riguarda il funzionamento di ECRIS-TCN, eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 3, compresa l'adozione di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, e garantire che i sistemi installati possano, in caso di interruzione, essere ripristinati. 3.   Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al punto di accesso centrale nazionale e il ricevimento dallo stesso. In particolare ciascuno Stato membro: a) protegge fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture; b) nega alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni connesse a ECRIS-TCN; c) impedisce che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione; d) impedisce l'inserimento di dati senza autorizzazione e l'ispezione, la modifica o la cancellazione senza autorizzazione di dati personali memorizzati; e) impedisce il trattamento dei dati in ECRIS-TCN senza autorizzazione e la modifica o la cancellazione senza autorizzazione dei dati trattati nel sistema ECRIS-TCN; f) garantisce che le persone autorizzate ad accedere a ECRIS-TCN abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, ricorrendo all'identificativo utente individuale e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato; g) garantisce che tutte le autorità con diritto di accedere a ECRIS-TCN creino profili che descrivono le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e a inserire, rettificare, cancellare, consultare e interrogare i dati, e mettano senza ingiustificato ritardo tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo, su richiesta di queste ultime; h) garantisce la possibilità di verificare e stabilire a quali organi, organismi e agenzie dell'Unione possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati; i) garantisce che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati in ECRIS-TCN, quando, da chi e per quale finalità; j) impedisce, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali da ECRIS-TCN o verso di esso, oppure durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione; k) controlla l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adotta le necessarie misure di carattere organizzativo relative alla verifica e alla verifica interna per garantire l'osservanza del presente regolamento. 4.   eu-LISA e gli Stati membri cooperano al fine di garantire un approccio coerente alla sicurezza dei dati sulla base di una procedura di gestione del rischio di sicurezza che includa l'intero ECRIS-TCN.
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