Art. 20

Responsabilità

In vigore dal 17 apr 2019
Responsabilità 1.   Le persone o gli Stati membri che hanno subito un danno materiale o non materiale in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento: a) dallo Stato membro responsabile del danno; o b) nel caso in cui eu-LISA non abbia soddisfatto i propri obblighi di cui al presente regolamento o al regolamento (UE) 2018/1725. Lo Stato membro responsabile del danno o eu-LISA sono rispettivamente esonerati in tutto o in parte da tale responsabilità se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile. 2.   Ogni Stato membro, Eurojust, Europol o EPPO sono rispettivamente responsabili per i danni causati a ECRIS-TCN in caso di inosservanza da parte loro degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa a ECRIS-TCN abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee a evitare i danni o a minimizzarne gli effetti. 3.   Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte nei confronti di eu-LISA, Eurojust, Europol ed EPPO per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dai loro rispettivi strumenti giuridici costitutivi.
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