Art. 9

Modifica e cancellazione dei dati

In vigore dal 17 apr 2019
Modifica e cancellazione dei dati 1.   Gli Stati membri possono modificare o cancellare i dati da essi inseriti in ECRIS-TCN. 2.   Qualsiasi modifica delle informazioni nei casellari giudiziali che hanno generato una registrazione di dati ai sensi dell' include un'identica modifica, senza ingiustificato ritardo, da parte dello Stato membro di condanna, delle informazioni conservate in tale registrazione di dati nel sistema centrale. 3.   Qualora abbia ragione di credere che i dati registrati nel sistema centrale sono inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale in violazione del presente regolamento, lo Stato membro di condanna: a) avvia immediatamente una procedura di verifica dell'esattezza dei dati in questione o, se del caso, della liceità del proprio trattamento; b) ove necessario, rettifica o cancella, senza ingiustificato ritardo, i dati dal sistema centrale. 4.   Ove uno Stato membro diverso dallo Stato membro di condanna che ha introdotto i dati abbia ragione di credere che i dati registrati nel sistema centrale sono inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale in violazione del presente regolamento, esso contatta senza ingiustificato ritardo l'autorità centrale dello Stato membro di condanna. Lo Stato membro di condanna: a) avvia immediatamente una procedura di verifica dell'esattezza dei dati in questione o, se del caso, della liceità del loro trattamento; b) se necessario, rettifica o cancella dal sistema centrale senza ingiustificato ritardo i dati in questione; c) informa senza ingiustificato ritardo l'altro Stato membro dell'avvenuta rettifica o cancellazione dei dati, o dei motivi per cui i dati non sono stati rettificati né cancellati.
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