Art. 4
Architettura tecnica di ECRIS-TCN
In vigore dal 17 apr 2019
Architettura tecnica di ECRIS-TCN
1. ECRIS-TCN consta di:
a)
un sistema centrale in cui sono conservate le informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi condannati;
b)
un punto di accesso centrale nazionale in ciascuno Stato membro;
c)
un software di interfaccia che connette le autorità competenti al sistema centrale tramite il punto di accesso centrale nazionale e l'infrastruttura di comunicazione di cui alla lettera d);
d)
un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e il punto di accesso centrale nazionale.
2. Il sistema centrale è ospitato da eu-LISA presso i suoi siti tecnici.
3. Il software di interfaccia è integrato con l'attuazione di riferimento ECRIS. Gli Stati membri usano l'attuazione di riferimento ECRIS o, nella situazione e alle condizioni di cui ai paragrafi da 4 a 8, il software nazionale di attuazione ECRIS, per interrogare ECRIS-TCN e per trasmettere le successive richieste di informazioni sui casellari giudiziali.
4. Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS sono tenuti a garantire che esso consenta alle loro autorità nazionali incaricate dei casellari giudiziali di utilizzare ECRIS-TCN, a eccezione del software di interfaccia, conformemente al presente regolamento. A tale scopo, prima della data di entrata in funzione di ECRIS-TCN ai sensi dell', paragrafo 4, essi garantiscono che il loro software nazionale di attuazione ECRIS funzioni conformemente ai protocolli e alle specifiche tecniche definite negli atti di esecuzione di cui all' e a eventuali altri requisiti tecnici definiti da eu-LISA ai sensi del presente regolamento basati su detti atti di esecuzione.
5. Fintanto che non usano l'attuazione di riferimento ECRIS, gli Stati membri che usano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS garantiscono inoltre l'introduzione nel loro software nazionale di attuazione ECRIS dei successivi adattamenti tecnici resi necessari da eventuali modifiche delle specifiche tecniche definite negli atti di esecuzione di cui all' o da modifiche di eventuali altri requisiti tecnici definiti da eu-LISA ai sensi del presente regolamento basati su detti atti di esecuzione, senza ingiustificato ritardo.
6. Gli Stati membri che usano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS sostengono tutte le spese associate all'attuazione, alla manutenzione e all'ulteriore sviluppo del loro software nazionale di attuazione ECRIS e alla sua interconnessione con ECRIS-TCN, con l'eccezione del software di interfaccia.
7. Qualora uno Stato membro che usa il proprio software di attuazione ECRIS non sia in grado di conformarsi agli obblighi di cui al presente articolo, ha l'obbligo di usare l'attuazione di riferimento ECRIS, incluso il software di interfaccia integrato, per avvalersi di ECRIS-TCN.
8. Alla luce della valutazione che la Commissione è tenuta a effettuare ai sensi dell', paragrafo 10, lettera b), gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
Storico versioni
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