Art. 36
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 17 apr 2019
Monitoraggio e valutazione
1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo di ECRIS-TCN rispetto agli obiettivi relativi alla programmazione e ai costi, nonché a monitorare il funzionamento di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS rispetto agli obiettivi concernenti i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, la sicurezza e la qualità del servizio.
2. Ai fini del monitoraggio del funzionamento di ECRIS-TCN e della sua manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti dei dati effettuati in ECRIS-TCN e nell'attuazione di riferimento ECRIS.
3. Entro il 10 dicembre 2019 e successivamente ogni sei mesi durante la fase di progettazione e sviluppo, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo sviluppo di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS.
4. La relazione di cui al paragrafo 3 include una panoramica dei costi attuali e dell'evoluzione del progetto, una valutazione dell'impatto finanziario, nonché informazioni su eventuali problemi tecnici e rischi suscettibili di ripercuotersi sui costi complessivi di ECRIS-TCN a carico del bilancio generale dell'Unione in conformità dell'.
5. In caso di importante ritardo nel processo di sviluppo, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio quanto prima dei motivi di tale ritardo, nonché del relativo impatto finanziario e sul calendario.
6. Una volta che lo sviluppo di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS è completato, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che illustra in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.
7. Nel caso di un aggiornamento tecnico di ECRIS-TCN, che potrebbe comportare costi elevati, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
8. Due anni dopo l'entrata in funzione di ECRIS-TCN e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS, compresa la loro sicurezza, basata in particolare sulle statistiche relative al funzionamento e all'uso di ECRIS-TCN e allo scambio, tramite l'attuazione di riferimento ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziali.
9. Quattro anni dopo l'entrata in funzione di ECRIS-TCN e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS. La relazione di valutazione globale elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi concernente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati e l'incidenza sui diritti fondamentali. Sono incluse inoltre una valutazione della perdurante validità dei principi di base del funzionamento di ECRIS-TCN, una valutazione dell'adeguatezza dell'uso dei dati biometrici ai fini del funzionamento di ECRIS-TCN, della sicurezza di ECRIS-TCN e delle eventuali implicazioni in termini di sicurezza per le future attività. La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
10. Inoltre, la prima valutazione globale di cui al paragrafo 9 include una valutazione dei seguenti aspetti:
a)
la misura in cui, sulla base dei pertinenti dati statistici e delle ulteriori informazioni fornite dagli Stati membri, l'inclusione in ECRIS-TCN di informazioni sull'identità di cittadini dell'Unione che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo ha contribuito al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
b)
la possibilità, per alcuni Stati membri, di continuare a usare il software nazionale di attuazione ECRIS, ai sensi dell';
c)
l'inserimento dei dati relativi alle impronte digitali in ECRIS-TCN, in particolare l'applicazione dei criteri minimi di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii);
d)
l'incidenza di ECRIS e di ECRIS-TCN sulla protezione dei dati di carattere personale.
La valutazione può, se necessario, essere corredata di proposte legislative. Le valutazioni globali successive possono includere una valutazione di uno o di tutti questi aspetti.
11. Gli Stati membri, Eurojust, Europol ed EPPO comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 8 e 9 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione o da eu-LISA, o da entrambe. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro, né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini.
12. Ove opportuno, le autorità di controllo comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui al paragrafo 9 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione o da eu-LISA, o da entrambe. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro, né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini.
13. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare le valutazioni globali di cui al paragrafo 9.
Storico versioni
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