Art. 34
Comunicazioni
In vigore dal 17 apr 2019
Comunicazioni
1. Ciascuno Stato membro comunica a eu-LISA l'autorità centrale o le autorità centrali che dispongono dell'accesso per inserire, rettificare, cancellare, consultare e interrogare i dati e la informa di ogni eventuale cambiamento al riguardo.
2. eu-LISA provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito web dell'elenco delle autorità centrali comunicate dagli Stati membri. Non appena riceve la comunicazione di un cambiamento dell'autorità centrale di uno Stato membro, eu-LISA aggiorna l'elenco senza ingiustificato ritardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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