Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 apr 2019
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità di cittadini di paesi terzi che siano stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne. A eccezione dell', paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano altresì ai cittadini dell'Unione che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo e sono stati oggetto di condanne negli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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