Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«condanna», la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna;
2)
«procedimento penale», la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna;
3)
«casellario giudiziale», il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale;
4)
«Stato membro di condanna», lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna;
5)
«autorità centrale», un'autorità designata conformemente all', paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI;
6)
«autorità competenti», le autorità centrali ed Eurojust, Europol ed EPPO che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;
7)
«cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, TFUE, l'apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota;
8)
«sistema centrale», la banca o le banche dati, il cui sviluppo e la cui manutenzione fanno capo a eu-LISA, che detiene le informazioni sull'identità di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri;
9)
«software di interfaccia», il software ospitato dalle autorità competenti che consente loro di accedere al sistema centrale tramite l'infrastruttura di comunicazione di cui all', paragrafo 1, lettera d);
10)
«informazioni sull'identità», i dati alfanumerici, i dati relativi alle impronte digitali e le immagini del volto utilizzati per stabilire una connessione tra tali dati e una persona fisica;
11)
«dati alfanumerici», i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
12)
«dati relativi alle impronte digitali», i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito di una persona;
13)
«immagine del volto», le immagini digitalizzate del volto di una persona;
14)
«riscontro positivo», la o le corrispondenze constatate, sulla base di un confronto, tra le informazioni sull'identità registrate nel sistema centrale e le informazioni sull'identità usate per interrogare il sistema;
15)
«punto di accesso centrale nazionale», il punto nazionale di connessione all'infrastruttura di comunicazione di cui all', paragrafo 1, lettera d);
16)
«implementazione di riferimento ECRIS», il software sviluppato dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio delle informazioni sui casellari giudiziali tramite ECRIS;
17)
«autorità nazionale di controllo», un'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro in conformità delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati;
18)
«autorità di controllo», il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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