Art. 3

Definizioni

In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «condanna», la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna; 2) «procedimento penale», la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna; 3) «casellario giudiziale», il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale; 4) «Stato membro di condanna», lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna; 5) «autorità centrale», un'autorità designata conformemente all', paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI; 6) «autorità competenti», le autorità centrali ed Eurojust, Europol ed EPPO che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento; 7) «cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, TFUE, l'apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota; 8) «sistema centrale», la banca o le banche dati, il cui sviluppo e la cui manutenzione fanno capo a eu-LISA, che detiene le informazioni sull'identità di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri; 9) «software di interfaccia», il software ospitato dalle autorità competenti che consente loro di accedere al sistema centrale tramite l'infrastruttura di comunicazione di cui all', paragrafo 1, lettera d); 10) «informazioni sull'identità», i dati alfanumerici, i dati relativi alle impronte digitali e le immagini del volto utilizzati per stabilire una connessione tra tali dati e una persona fisica; 11) «dati alfanumerici», i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura; 12) «dati relativi alle impronte digitali», i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito di una persona; 13) «immagine del volto», le immagini digitalizzate del volto di una persona; 14) «riscontro positivo», la o le corrispondenze constatate, sulla base di un confronto, tra le informazioni sull'identità registrate nel sistema centrale e le informazioni sull'identità usate per interrogare il sistema; 15) «punto di accesso centrale nazionale», il punto nazionale di connessione all'infrastruttura di comunicazione di cui all', paragrafo 1, lettera d); 16) «implementazione di riferimento ECRIS», il software sviluppato dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio delle informazioni sui casellari giudiziali tramite ECRIS; 17) «autorità nazionale di controllo», un'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro in conformità delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati; 18) «autorità di controllo», il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo.
Storico versioni

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