Art. 12

Responsabilità degli Stati membri

In vigore dal 17 apr 2019
Responsabilità degli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue: a) una connessione sicura tra le banche dati nazionali di casellari giudiziali e di impronte digitali e il punto di accesso centrale nazionale; b) lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della connessione di cui alla lettera a); c) una connessione tra il sistema nazionale e l'attuazione di riferimento ECRIS; d) la gestione e le modalità di accesso a ECRIS-TCN del personale debitamente autorizzato delle autorità centrali a norma del presente regolamento, nonché la compilazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le qualifiche. di cui all', paragrafo 3, lettera g). 2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché il personale della sua autorità centrale con diritto di accesso a ECRIS-TCN riceva una formazione adeguata che riguardi, in particolare, le norme di sicurezza e di protezione dei dati e i diritti fondamentali applicabili, prima di autorizzarli a trattare dati conservati nel sistema centrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:816:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo