Art. 31
Registri
In vigore dal 17 apr 2019
Registri
1. eu-LISA e le autorità competenti provvedono, nei limiti delle responsabilità rispettive, affinché tutti i trattamenti di dati in ECRIS-TCN siano registrati conformemente al paragrafo 2 al fine di verificare l'ammissibilità delle richieste e monitorare l'integrità e la sicurezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati, nonché a fini di verifica interna.
2. Il registro indica:
a)
lo scopo della richiesta di accesso ai dati di ECRIS-TCN;
b)
i dati trasmessi di cui all';
c)
il riferimento dell'archivio nazionale;
d)
la data e l'ora esatta del trattamento;
e)
i dati usati per l'interrogazione;
f)
l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione.
3. Il registro delle consultazioni e delle comunicazioni consente di stabilire la motivazione di tali operazioni.
4. I registri sono usati solo ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto i registri che non contengono dati personali possono essere usati ai fini della verifica e della valutazione di cui all'. Tali registri sono protetti dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellati dopo tre anni, sempreché non siano stati richiesti per procedure di verifica già avviate.
5. Su richiesta, eu-LISA mette a disposizione delle autorità centrali, senza ingiustificato ritardo, i registri dei propri trattamenti.
6. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso ai registri, su loro richiesta per l'adempimento delle loro funzioni. Su richiesta, le autorità centrali mettono a disposizione delle autorità nazionali di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, i registri dei propri trattamenti.
Storico versioni
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