Art. 25

Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

In vigore dal 17 apr 2019
Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento 1.   Le richieste dei cittadini di paesi terzi relative ai diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione nonché di limitazione del trattamento, sanciti dalle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, possono essere presentate all'autorità centrale di ogni Stato membro. 2.   Qualora la richiesta sia presentata a uno Stato membro diverso da quello di condanna, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta la trasmette allo Stato membro di condanna senza ingiustificato ritardo e comunque entro di dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento. Non appena riceve la richiesta, lo Stato membro di condanna: a) avvia immediatamente una procedura di verifica dell'esattezza dei dati interessati o della liceità del loro trattamento in ECRIS-TCN; e b) risponde allo Stato membro che ha presentato la domanda senza ingiustificato ritardo. 3.   Qualora emerga che i dati registrati in ECRIS-TCN sono inesatti o sono stati trattati illecitamente, lo Stato membro di condanna provvede a rettificarli o a cancellarli conformemente all'. Lo Stato membro di condanna o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, conferma per iscritto e senza ingiustificato ritardo all'interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano. Lo Stato membro di condanna comunica inoltre senza ingiustificato ritardo quali misure sono state adottate a qualsiasi altro Stato membro che abbia ricevuto informazioni relative alla condanna ottenute da una interrogazione di ECRIS-TCN. 4.   Qualora non ritenga che i dati registrati in ECRIS-TCN siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro di condanna adotta una decisione amministrativa o giudiziaria con la quale illustra per iscritto all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano. Tali casi possono, se del caso, essere comunicati all'autorità nazionale di controllo. 5.   Lo Stato membro che ha adottato la decisione ai sensi del paragrafo 4 fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora egli non ritenga accettabile la motivazione fornita ai sensi del paragrafo 4. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o le autorità giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, compresa quella delle autorità nazionali di controllo, disponibile in conformità del diritto nazionale di tale Stato membro. 6.   Qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 1 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 e sono cancellate subito dopo. 7.   Se si applica il paragrafo 2, l'autorità centrale a cui è stata presentata la richiesta conserva una registrazione scritta della presentazione di tale richiesta e di come e a quale autorità è stata trasmessa. Su richiesta dell'autorità di controllo nazionale, l'autorità centrale mette senza ritardo tale registrazione a disposizione di tale autorità nazionale di controllo. L'autorità centrale e l'autorità nazionale di controllo cancellano tali registrazioni tre anni dopo la loro creazione.
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