Art. 26
Cooperazione volta a garantire il rispetto dei diritti relativi alla protezione dei dati
In vigore dal 17 apr 2019
Cooperazione volta a garantire il rispetto dei diritti relativi alla protezione dei dati
1. Le autorità centrali cooperano per garantire il rispetto dei diritti sanciti dall'.
2. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo fornisce, su richiesta, informazioni agli interessati sull'esercizio del diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano, ai sensi delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.
3. Ai fini del presente articolo, l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità di controllo nazionali dello Stato membro alle quali è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere tali obiettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:816:oj#art-26