Art. 41

Attuazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 17 apr 2019
Attuazione e disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento in modo da garantire il corretto funzionamento di ECRIS-TCN. 2.   Per le condanne pronunciate prima della data dell'avvio dell'inserimento dei dati ai sensi dell', paragrafo 1, le autorità centrali creano la registrazione di dati individuale nel sistema centrale come segue: a) i dati alfanumerici che devono essere inseriti nel sistema centrale entro la fine del periodo di cui all', paragrafo 2; b) i dati relativi alle impronte digitali che devono essere inseriti nel sistema centrale da ultimo entro due anni dall'entrata in funzione ai sensi dell', paragrafo 4.
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