Art. 38
Pubblicazione
In vigore dal 11 feb 2019
Pubblicazione
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, in particolare per via elettronica, le seguenti informazioni:
a)
le decisioni da essi adottate a norma dell', paragrafi 4, e 5;
b)
le decisioni da essi adottate a norma dell', paragrafo 3, lettera c);
c)
i loro progetti di piani di miglioramento delle prestazioni di cui all';
d)
i loro piani di miglioramento delle prestazioni adottati di cui all';
e)
le loro tabelle di rendicontazione di cui agli .
2. Il gestore della rete mette a disposizione del pubblico, in particolare per via elettronica, le seguenti informazioni:
a)
il progetto di piano di prestazioni della rete di cui all', paragrafo 1;
b)
il piano di prestazioni della rete adottato di cui all', paragrafo 3.
3. La Commissione rende disponibili al pubblico, in particolare per via elettronica, le relazioni e la documentazione prodotta dall'organo di valutazione delle prestazioni in relazione all'assistenza fornita da tale organo in conformità dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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