Art. 37
Monitoraggio e relazioni
In vigore dal 11 feb 2019
Monitoraggio e relazioni
1. Le autorità nazionali di vigilanza monitorano la realizzazione dei servizi di navigazione aerea forniti nello spazio aereo di loro responsabilità al fine di valutare se gli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni sono soddisfatti.
Se un'autorità nazionale di vigilanza ritiene che tali obiettivi non siano soddisfatti, o rischino di non essere soddisfatti, ne informa immediatamente la Commissione. Senza indebito ritardo lo Stato membro interessato o l'autorità nazionale di vigilanza interessata, al fine di porre rimedio alla situazione e conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di miglioramento delle prestazioni, applica le misure appropriate da essi definite, tenendo in considerazione le misure correttive di cui all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123. Essi comunicano tali misure appropriate alla Commissione senza indebito ritardo.
Entro il 1o giugno di ogni anno le autorità nazionali di vigilanza trasmettono alla Commissione una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio di cui al primo comma effettuata nel corso dell'anno precedente.
2. La Commissione monitora le prestazioni delle funzioni della rete e valuta se gli obiettivi prestazionali indicati nel piano di prestazioni della rete sono soddisfatti.
Se ritiene che gli obiettivi prestazionali indicati nel piano di prestazioni della rete non sono soddisfatti o rischiano di non essere soddisfatti, la Commissione chiede al gestore della rete di definire misure adeguate al fine di porre rimedio alla situazione e conseguire tali obiettivi. Il gestore della rete comunica tali misure alla Commissione senza indebito ritardo.
3. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, ultimo comma, della propria attività di monitoraggio di cui al paragrafo 2 e dell'analisi dei dati ricevuti in conformità dell', paragrafo 1, la Commissione monitora l'efficienza relativa alla fornitura dei servizi di navigazione aerea e alle funzioni della rete e valuta periodicamente il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La Commissione informa gli Stati membri delle sue attività di monitoraggio almeno una volta l'anno.
Storico versioni
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