Art. 36

Fornitura di informazioni

In vigore dal 11 feb 2019
Fornitura di informazioni 1.   Ai fini del monitoraggio in conformità dell' le autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori aeroportuali, gli utenti dello spazio aereo e il gestore della rete presentano alla Commissione i dati di cui all'allegato VI, nel rispetto delle prescrizioni specifiche applicabili a ciascuna parte indicata in tale allegato. I dati sono trasmessi gratuitamente, in formato elettronico. Per quanto concerne gli utenti dello spazio aereo, il presente articolo si applica unicamente agli utenti che effettuano nello spazio aereo europeo oltre 35 000 voli l'anno, calcolati come media dei tre anni precedenti. 2.   Se le parti di cui al paragrafo 1 hanno già fornito in tutto o in parte tali dati a Eurocontrol o all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, esse non sono tenute a fornire i dati in questione alla Commissione, a condizione di informare la Commissione in merito ai dati già forniti, al momento in cui sono stati forniti e se sono stati forniti a Eurocontrol o all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. 3.   Le parti di cui al paragrafo 1 adottano ciascuna le misure necessarie per garantire la qualità, la convalida e la trasmissione tempestiva dei dati che esse sono tenute a fornire a norma del paragrafo 1. Su richiesta della Commissione le parti forniscono informazioni sui loro controlli di qualità e sulle loro procedure di convalida in relazione a tali dati.
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Fornitura di informazioni (Art. 36 Regolamento (UE) 2019/317) — Testo vigente | Portale Normativo