Art. 35
Servizi di navigazione aerea presso i terminali e servizi CNS, MET e AIS nonché servizi di dati ATM soggetti a condizioni di mercato
In vigore dal 11 feb 2019
Servizi di navigazione aerea presso i terminali e servizi CNS, MET e AIS nonché servizi di dati ATM soggetti a condizioni di mercato
1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo gli Stati membri, prima o nel corso di un periodo di riferimento, possono decidere che la fornitura di alcuni o di tutti i servizi di navigazione aerea presso i terminali, dei servizi CNS, MET, AIS o dei servizi di dati di gestione del traffico aereo (ATM) nelle loro zone tariffarie stabilite in conformità dell' è soggetta a condizioni di mercato.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 1, per il prossimo periodo di riferimento o, se del caso, per la restante durata del periodo di riferimento e in relazione ai servizi interessati:
a)
non applicano gli obiettivi di efficienza economica, compresa la fissazione di costi determinati, per gli indicatori essenziali di prestazione di cui all'allegato I, sezione 2, punto 4.1;
b)
non applicano i dispositivi di ripartizione del rischio di traffico e del rischio di costo, in conformità degli ;
c)
non istituiscono incentivi finanziari nei settori essenziali di prestazione in materia di capacità e ambiente in conformità dell';
d)
non calcolano le tariffe presso i terminali in conformità dell', paragrafo 2;
e)
non fissano i tassi unitari presso i terminali in conformità dell';
f)
non sono soggetti ai requisiti di consultazione di cui all', paragrafo 3.
Le lettere da d) a f) si applicano unicamente ai servizi di navigazione aerea presso i terminali.
Gli Stati membri che, nel corso di un periodo di riferimento, decidono di applicare il paragrafo 1, rivedono il loro piano di miglioramento delle prestazioni in conformità dell', paragrafo 1, in relazione ai servizi interessati.
3. Gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 1 solo dopo aver completato tutte le seguenti fasi:
a)
le loro autorità nazionali di vigilanza hanno accertato, sulla base di una valutazione dettagliata e nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato X, che la prestazione dei servizi in questione è soggetta a condizioni di mercato;
b)
gli Stati membri hanno consultato i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo interessati in merito alla decisione prevista e alla suddetta valutazione e hanno tenuto conto, ove opportuno, delle loro osservazioni;
c)
hanno messo a disposizione del pubblico la decisione prevista e la valutazione;
d)
hanno presentato la decisione prevista e la valutazione alla Commissione e hanno ricevuto l'accordo della Commissione.
Per quanto riguarda la lettera d), gli Stati membri presentano la valutazione al più tardi 12 mesi prima dell'inizio di un periodo di riferimento oppure, se la valutazione è effettuata durante il periodo di riferimento, senza indebito ritardo dopo aver portato a termine la valutazione. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se concorda sul fatto che la valutazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato X. La Commissione provvede in tal senso senza indebito ritardo. Se necessario, la Commissione chiede allo Stato membro interessato informazioni supplementari, che tale Stato membro fornisce senza indebito ritardo.
4. Se uno Stato membro decide di applicare il paragrafo 1, la sua autorità nazionale di vigilanza valuta periodicamente se le condizioni stabilite nell'allegato X continuano ad essere soddisfatte.
Se l'autorità nazionale di vigilanza ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte lo Stato membro provvede, senza indebito ritardo, a revocare la sua decisione dopo aver completato le fasi di cui al paragrafo 3, lettere b), c) e d).
In seguito a tale revoca lo Stato membro, per il prossimo periodo di riferimento o, se del caso, per la restante durata del periodo di riferimento, non applica le esenzioni di cui al paragrafo 2, primo comma, in relazione ai servizi interessati. Se la revoca avviene durante il periodo di riferimento lo Stato membro interessato rivede anche il suo piano di miglioramento delle prestazioni in conformità dell', paragrafo 1.
5. Se i servizi soggetti all'applicazione del paragrafo 1 sono forniti in una zona tariffaria comune istituita in conformità dell', paragrafo 4, gli Stati membri interessati possono decidere di stabilire che la fornitura, parziale o totale, di tali servizi è soggetta a condizioni di mercato soltanto congiuntamente. In tal caso essi garantiscono congiuntamente il rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
6. Se uno Stato membro decide di applicare il paragrafo 1, trasmette alla Commissione le informazioni di cui all'allegato XI nel primo anno di ciascun periodo di riferimento. La Commissione non rende pubbliche tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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