Art. 29

Fissazione di tassi unitari per le zone tariffarie

In vigore dal 11 feb 2019
Fissazione di tassi unitari per le zone tariffarie 1.   Gli Stati membri fissano un tasso unitario per ogni zona tariffaria su base annuale in conformità dell'. Fatto salvo il paragrafo 3, i tassi unitari non sono modificati nel corso dell'anno. 2.   Gli Stati membri fissano un tasso unitario per l'anno n per ogni zona tariffaria in linea con le seguenti prescrizioni: a) le autorità nazionali di vigilanza presentano, a nome del rispettivo Stato membro, il tasso unitario calcolato alla Commissione e al CRCO di Eurocontrol entro il 1o giugno dell'anno n-1. Il tasso è presentato unitamente alle tabelle di rendicontazione e alle informazioni supplementari di cui agli allegati VII e IX; b) prima del 1o novembre dell'anno n-1, se necessario, le autorità nazionali di vigilanza aggiornano il tasso unitario calcolato di cui alla lettera a) previa consultazione degli utenti dello spazio aereo. Esse presentano il tasso unitario calcolato aggiornato, a nome del rispettivo Stato membro, alla Commissione e al CRCO di Eurocontrol entro e non oltre il 1o novembre dell'anno n-1; c) gli Stati membri fissano il tasso unitario per l'anno n entro il 20 dicembre dell'anno n-1 e informano la Commissione e il CRCO di Eurocontrol in merito a tale tasso. 3.   La Commissione verifica che i tassi unitari di cui al paragrafo 2 siano calcolati nel rispetto delle prescrizioni di cui all', paragrafo 2. Se la Commissione ritiene che un tasso unitario non rispetti le prescrizioni di cui all', paragrafo 2, ne informa lo Stato membro interessato e lo invita a presentare un tasso unitario rivisto. Se la Commissione ritiene che il tasso unitario rivisto non rispetti le prescrizioni di cui all', paragrafo 2, ne informa lo Stato membro interessato. 4.   Se, a causa del tempo necessario per completare la procedura di cui al paragrafo 3, un tasso unitario per l'anno n è rivisto dopo l'inizio dell'anno cui si riferisce e tale revisione comporta una differenza in termini di entrate, il tasso unitario è adeguato come segue: a) un primo adeguamento del tasso unitario nell'anno successivo alla revisione del tasso unitario; e b) un adeguamento finale del tasso unitario due anni dopo tale anno. 5.   Se gli Stati membri non hanno adottato un piano di miglioramento delle prestazioni prima dell'inizio del periodo di riferimento o se il piano di miglioramento delle prestazioni è rivisto conformemente all' durante il periodo di riferimento i tassi unitari sono, se necessario, ricalcolati e applicati il più rapidamente possibile sulla base del piano di miglioramento delle prestazioni adottato o del piano di miglioramento delle prestazioni rivisto adottato. Qualora un piano di miglioramento delle prestazioni sia adottato dopo l'inizio del periodo di riferimento, qualsiasi differenza a livello delle entrate dovuta all'applicazione del tasso unitario o dei tassi unitari calcolati sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, anziché del tasso unitario o dei tassi unitari calcolati sulla base del piano di miglioramento delle prestazioni adottato determina un primo adeguamento del tasso unitario nell'anno successivo all'adozione del piano di miglioramento delle prestazioni e un adeguamento finale del tasso unitario due anni dopo tale anno. Le disposizioni di cui agli si applicano sulla base del piano di miglioramento delle prestazioni adottato, in modo retroattivo a decorrere dal primo giorno del periodo di riferimento. Qualora un piano di miglioramento delle prestazioni sia rivisto nel corso del periodo di riferimento in conformità dell', qualsiasi differenza a livello delle entrate dovuta all'applicazione del tasso unitario o dei tassi unitari calcolati sulla base del piano di miglioramento delle prestazioni adottato, anziché del tasso unitario o dei tassi unitari calcolati sulla base del piano di miglioramento delle prestazioni rivisto adottato determina un primo adeguamento del tasso unitario nell'anno successivo all'adozione del piano di miglioramento delle prestazioni e un adeguamento finale del tasso unitario due anni dopo tale anno. Le disposizioni di cui agli si applicano sulla base del piano di miglioramento delle prestazioni rivisto adottato, in modo retroattivo a decorrere dal primo giorno dell'anno cui si applica il piano di miglioramento delle prestazioni rivisto adottato. 6.   In deroga all', paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere di fissare il tasso unitario di cui al paragrafo 1 ad un livello inferiore al tasso unitario calcolato in conformità dell', paragrafo 2. In tal caso gli Stati membri indicano tale tasso unitario inferiore nelle tabelle di rendicontazione sul calcolo dei tassi unitari conformemente al modello di cui all'allegato IX, tabella 2. La differenza di entrate risultante non è recuperata presso gli utenti dello spazio aereo.
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