Art. 25

Calcolo dei tassi unitari

In vigore dal 11 feb 2019
Calcolo dei tassi unitari 1.   Gli Stati membri calcolano i tassi unitari di rotta e presso i terminali prima dell'inizio di ogni anno del periodo di riferimento. 2.   Il calcolo dei tassi si effettua dividendo il numero totale previsto delle unità di servizio di rotta o presso i terminali relativo all'anno in questione, calcolato rispettivamente secondo l'allegato VII, punti 1 e 2, per la somma algebrica dei seguenti elementi: a) i costi determinati, espressi in termini nominali, per l'anno in questione, come definiti nel piano di miglioramento delle prestazioni; b) gli adeguamenti per tenere conto dell'inflazione, in conformità dell'; c) gli adeguamenti derivanti dall'applicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di traffico, in conformità dell', paragrafi da 2 a 5; d) gli adeguamenti derivanti dall'applicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo, in conformità dell', paragrafi da 4 a 6; e) gli adeguamenti derivanti dall'applicazione dei sistemi di incentivi finanziari, in conformità dell', paragrafi 3 e 4; f) gli adeguamenti derivanti dalla modulazione delle tariffe di navigazione aerea, in conformità dell'; g) gli adeguamenti derivanti dalle variazioni di traffico, in conformità dell', paragrafo 8; h) gli adeguamenti derivanti dalle variazioni di traffico, in conformità dell', paragrafo 9; i) una detrazione di altre entrate, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo; j) i finanziamenti incrociati tra zone tariffarie di rotta, o tra zone tariffarie presso i terminali, conformemente all', paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 550/2004; k) adeguamenti per tenere conto delle differenze a livello delle entrate dovute all'applicazione temporanea del tasso unitario in conformità dell', paragrafo 5; l) adeguamenti relativi a periodi di riferimento precedenti. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera i), le seguenti entrate dei fornitori di servizi di navigazione aerea ottenute nell'anno n sono dedotte dai costi determinati come «altre entrate»: a) fondi pubblici ottenuti da autorità pubbliche, compreso il sostegno finanziario proveniente da programmi di assistenza dell'Unione; b) entrate provenienti da attività commerciali, se lo Stato membro o gli Stati membri interessati hanno deciso che tali entrate devono essere dedotte; c) per quanto riguarda i servizi di navigazione aerea presso i terminali, le entrate derivanti da contratti o accordi conclusi tra fornitori di servizi di navigazione aerea e gestori aeroportuali, se lo Stato membro o gli Stati membri interessati hanno deciso che tali entrate devono essere dedotte. Per quanto riguarda la lettera a), i fondi pubblici a copertura dei costi del personale e di altri costi di esercizio sono dedotti dai costi determinati al più tardi nell'anno n+2. I fondi pubblici che coprono i costi di ammortamento sono dedotti dai costi determinati in conformità del calendario di ammortamento delle attività finanziate (durata e annualità). Uno Stato membro può decidere di non dedurre dai costi determinati un importo relativo ai costi amministrativi sostenuti per la rendicontazione sull'accordo di finanziamento se questi costi amministrativi non sono inclusi nella base di calcolo delle tariffe. Allo stesso modo, uno Stato membro può decidere di non dedurre dai costi determinati i fondi pubblici ricevuti per coprire i costi non noti al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni e pertanto non inclusi nella base di calcolo delle tariffe. Agli utenti dello spazio aereo non sono addebitati i costi coperti da fondi pubblici. Le entrate di cui alle lettere b) e c) sono dedotte dai costi determinati al più tardi nell'anno n+2. 4.   I tassi unitari sono calcolati in valuta nazionale. Se gli Stati membri decidono di istituire una zona tariffaria comune in conformità dell', paragrafo 4, il tasso unitario è calcolato in una valuta unica, che può essere l'euro o un'altra valuta nazionale di uno degli Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e il CRCO di Eurocontrol in merito alla valuta applicabile.
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Calcolo dei tassi unitari (Art. 25 Regolamento (UE) 2019/317) — Testo vigente | Portale Normativo