Art. 15
Valutazione di progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni e di obiettivi prestazionali rivisti e adozione di misure correttive
In vigore dal 11 feb 2019
Valutazione di progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni e di obiettivi prestazionali rivisti e adozione di misure correttive
1. Una volta ricevuto il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentatole a norma dell', paragrafo 3, la Commissione valuta detto progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e la coerenza degli obiettivi prestazionali rivisti in esso contenuti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, punto 1, e tenendo conto delle circostanze locali. La Commissione può integrare la valutazione esaminando i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni in relazione agli elementi di cui all'allegato IV, punto 2.
2. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, ritiene che gli obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, entro cinque mesi a decorrere dalla data di ricevimento del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Commissione adotta una decisione di notifica allo Stato membro o agli Stati membri interessati.
3. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, ritiene che vi siano dubbi circa la coerenza degli obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, entro cinque mesi a decorrere dalla data di ricevimento del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Commissione avvia un esame dettagliato di tali obiettivi prestazionali e delle circostanze locali pertinenti, chiedendo ulteriori informazioni alle autorità nazionali di vigilanza se necessario, e ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
4. Se, dopo aver effettuato l'esame dettagliato di cui al paragrafo 3, ritiene che gli obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, entro cinque mesi dall'avvio dell'esame dettagliato la Commissione adotta una decisione di notifica allo Stato membro o agli Stati membri interessati.
5. Se, dopo aver effettuato l'esame dettagliato di cui al paragrafo 3, ritiene che gli obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni non siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, entro cinque mesi dall'avvio dell'esame dettagliato la Commissione adotta una decisione che stabilisce le misure correttive che devono essere adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati a norma dell', paragrafo 3, lettera c), terzo comma, del regolamento (CE) n. 549/2004.
6. Se la Commissione ha adottato la decisione di cui al paragrafo 5, lo Stato membro o gli Stati membri interessati, entro tre mesi a decorrere dalla data di adozione di tale decisione, comunicano alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione della decisione, nonché informazioni che dimostrino che dette misure rispettano tale decisione.
7. Sulla base delle informazioni comunicatele a norma del paragrafo 6, la Commissione valuta se le misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati siano sufficienti a garantire la conformità con la decisione di cui al paragrafo 5, conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 549/2004 e del presente regolamento.
Se ritiene che tali misure siano sufficienti a garantire la conformità con la decisione di cui al paragrafo 5, la Commissione lo notifica allo Stato membro o agli Stati membri interessati.
Se ritiene che tali misure non siano sufficienti a garantire la conformità con la decisione di cui al paragrafo 5, la Commissione lo notifica allo Stato membro o agli Stati membri interessati e si attiva, se del caso, per affrontare la non conformità, anche con azioni di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Storico versioni
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