Art. 16
Adozione di piani di miglioramento delle prestazioni
In vigore dal 11 feb 2019
Adozione di piani di miglioramento delle prestazioni
Ogni Stato membro adotta e pubblica il proprio piano di miglioramento delle prestazioni in una delle circostanze seguenti, a seconda dei casi:
a)
dopo che la Commissione ha adottato una decisione in applicazione dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 4;
b)
dopo che la Commissione ha adottato una decisione a norma dell', paragrafo 7, secondo comma;
c)
dopo che la Commissione ha adottato una decisione a seguito di una richiesta di uno Stato membro o di Stati membri interessati di rivedere, durante il periodo di riferimento, gli obiettivi prestazionali a norma dell', paragrafo 1, a condizione che il piano di miglioramento delle prestazioni sia adeguato dallo Stato membro interessato per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali rivisti.
Storico versioni
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