Art. 17

Obiettivi prestazionali o misure correttive adottati successivamente all'inizio del periodo di riferimento

In vigore dal 11 feb 2019
Obiettivi prestazionali o misure correttive adottati successivamente all'inizio del periodo di riferimento 1.   Se, a causa del tempo impiegato per completare le procedure di cui agli , gli Stati membri non sono stati in grado di adottare i piani di miglioramento delle prestazioni prima dell'inizio del periodo di riferimento in conformità dell', gli obiettivi prestazionali contenuti nella versione più recente dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni si applicano su base provvisoria, fino all'adozione dei piani di miglioramento delle prestazioni. 2.   Nella situazione di cui al paragrafo 1, non appena sono adottati i piani di miglioramento delle prestazioni gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica si applicano retroattivamente mediante un adeguamento dei tassi unitari in conformità dell', paragrafo 5.
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Obiettivi prestazionali o misure correttive adottati successivamente all'inizio del periodo di riferimento (Art. 17 Regolamento (UE) 2019/317) — Testo vigente | Portale Normativo