Art. 19
Approvazione del piano di prestazioni della rete
In vigore dal 11 feb 2019
Approvazione del piano di prestazioni della rete
1. Il gestore della rete presenta alla Commissione il progetto di piano di prestazioni della rete dopo la convalida da parte del consiglio di gestione della rete di cui all', paragrafo 1, lettera o), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento.
2. La Commissione valuta se il progetto di piano di prestazioni della rete sia conforme ai criteri di cui all'allegato V.
La Commissione può chiedere al gestore della rete di presentare una revisione di tale progetto di piano di prestazioni della rete qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto dei criteri di cui all'allegato V.
3. Se ritiene che il progetto di piano di prestazioni della rete è conforme ai criteri di cui all'allegato V, la Commissione adotta il piano di prestazioni della rete.
4. Dopo l'adozione da parte della Commissione a norma del paragrafo 3, il gestore della rete pubblica e attua il piano di prestazioni della rete.
5. Se, a causa del tempo impiegato per completare le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3, il piano di prestazioni della rete non è stato adottato dalla Commissione prima dell'inizio del periodo di riferimento, la versione più recente del progetto di piano di prestazioni della rete convalidata dal consiglio di gestione della rete è applicata a titolo provvisorio, fino all'adozione del piano di prestazioni della rete da parte della Commissione.
Storico versioni
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