Art. 20
Principi per il finanziamento dei servizi di navigazione aerea
In vigore dal 11 feb 2019
Principi per il finanziamento dei servizi di navigazione aerea
1. I costi determinati dei servizi di navigazione aerea di rotta sono finanziati mediante tariffe di rotta applicate agli utenti dello spazio aereo e, qualora si applichi l', paragrafo 3, da altre entrate, di cui a detto articolo.
2. I costi determinati dei servizi di navigazione aerea presso i terminali sono finanziati mediante tariffe presso i terminali applicate agli utenti dello spazio aereo e, qualora si applichi l', paragrafo 3, da altre entrate, di cui a detto articolo.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non sono utilizzate per finanziare attività commerciali dei fornitori di servizi di navigazione aerea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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