Art. 21
Istituzione di zone tariffarie
In vigore dal 11 feb 2019
Istituzione di zone tariffarie
1. Nello spazio aereo di loro responsabilità in cui sono forniti servizi di navigazione aerea agli utenti dello spazio aereo, gli Stati membri istituiscono una o più zone tariffarie per la riscossione di tariffe di rotta («zona tariffaria di rotta») e una o più zone tariffarie per la riscossione di tariffe presso i terminali («zona tariffaria presso i terminali»).
Gli Stati membri consultano i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo in questione prima di istituire o modificare tali zone.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) di Eurocontrol, se del caso, l'istituzione o la modifica di tali zone tariffarie almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'ambito geografico delle zone tariffarie sia definito chiaramente. Le zone tariffarie sono coerenti con la fornitura di servizi di navigazione aerea e possono comprendere servizi prestati da un fornitore di servizi di navigazione aerea stabilito in un altro Stato membro e relativi allo spazio aereo transfrontaliero.
3. Nei casi in cui servizi di traffico aereo per l'avvicinamento e per la partenza di aeromobili sono prestati congiuntamente per un gruppo di aeroporti, gli Stati membri possono istituire una specifica zona tariffaria presso i terminali all'interno dell'area dei terminali in questione.
4. Se gli Stati membri decidono di istituire zone tariffarie di rotta o presso i terminali che comprendono lo spazio aereo di responsabilità di più di uno Stato membro, oppure se gli Stati membri decidono di istituire una zona tariffaria comune, gli Stati membri interessati assicurano l'applicazione coerente e uniforme del presente regolamento alla fornitura di servizi di navigazione aerea nello spazio aereo interessato.
Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e il CRCO di Eurocontrol in merito ad eventuali decisioni di questo tipo.
5. Gli Stati membri possono modificare o istituire una nuova zona tariffaria presso i terminali nel corso di un periodo di riferimento, purché:
a)
consultino, prima della modifica, i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati;
b)
notifichino la modifica senza indebito ritardo alla Commissione e al CRCO di Eurocontrol;
c)
forniscano alla Commissione senza indebito ritardo tutte le informazioni seguenti:
i)
i pertinenti dati sui costi e sul traffico, che riflettano adeguatamente la situazione prima e dopo la modifica;
ii)
le osservazioni dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e dei prestatori di servizi di navigazione aerea consultati in conformità della lettera a);
iii)
una valutazione dell'impatto atteso della modifica sulla realizzazione degli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica e sul monitoraggio delle prestazioni;
iv)
un aggiornamento del piano di miglioramento delle prestazioni con i relativi dati.
6. Gli Stati membri non modificano una zona tariffaria di rotta nel corso di un periodo di riferimento.
Storico versioni
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