Art. 22

Fissazione della base di calcolo delle tariffe

In vigore dal 11 feb 2019
Fissazione della base di calcolo delle tariffe 1.   La base di calcolo delle tariffe di rotta e presso i terminali comprende i costi determinati relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea nella zona tariffaria in questione. I costi determinati derivanti da nuovi sistemi ATM e da modifiche rilevanti di quelli esistenti sono compresi nella base di calcolo solo quando detti sistemi sono coerenti con l'attuazione del piano generale europeo ATM e, in particolare, con i progetti comuni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004. Gli Stati membri possono decidere di includere nella base di calcolo i costi determinati seguenti sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea, in conformità dell', paragrafo 2, lettera b), seconda frase, del regolamento (CE) n. 550/2004: a) i costi determinati sostenuti dalle autorità competenti; b) i costi determinati sostenuti dalle organizzazioni riconosciute di cui all' del regolamento (CE) n. 550/2004; c) i costi determinati derivanti dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea Eurocontrol, del 13 dicembre 1960, come modificata da ultimo. 2.   Fatto salvo l', i costi determinati compresi nelle basi di calcolo per le tariffe di rotta e presso i terminali sono fissati prima dell'inizio di ciascun periodo di riferimento come parte integrante del piano di miglioramento delle prestazioni in termini reali e specificati per ciascun anno civile di tale periodo in termini reali e in termini nominali, ad eccezione dei costi determinati di cui al paragrafo 1, terzo comma, e dei costi determinati di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), che sono fissati in termini nominali se è applicata la contabilità basata sui costi storici. 3.   I costi determinati inclusi nelle basi di calcolo delle tariffe di rotta e presso i terminali sono calcolati in valuta nazionale. Se è stata creata una zona tariffaria comune con un unico tasso unitario, gli Stati membri interessati garantiscono la conversione dei costi determinati in una valuta unica, che può essere l'euro o la valuta nazionale di uno degli Stati membri interessati, in modo da consentire un calcolo trasparente del tasso unitario unico in applicazione dell', paragrafo 4. 4.   I costi determinati inclusi nelle basi di calcolo delle tariffe di rotta e presso i terminali comprendono: a) costi del personale; b) costi di esercizio diversi dai costi del personale; c) costi di ammortamento; d) costo del capitale; e) costi eccezionali. I costi del personale di cui alla lettera a) comprendono le retribuzioni lorde, i pagamenti per le ore di lavoro straordinario, i contributi dei datori di lavoro ai regimi di sicurezza sociale, nonché i contributi pensionistici e altre indennità. I contributi pensionistici sono calcolati sulla base di stime prudenti basate, a seconda dei casi, sul regime pensionistico o sulla legislazione nazionale applicabile. Tali stime sono indicate nel piano di miglioramento delle prestazioni. I costi di esercizio diversi dai costi del personale, di cui alla lettera b), comprendono i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per la fornitura di servizi di navigazione aerea, tra cui i costi relativi a servizi esternalizzati, materiale, energia, servizi di pubblica utilità, affitto di immobili, attrezzature e installazioni, manutenzione, costi di assicurazione e di viaggio. I costi di ammortamento di cui alla lettera c) comprendono i costi inerenti alle attività fisse complessive utilizzate per la fornitura di servizi di navigazione aerea. Il valore delle attività fisse è ammortato in base alla durata di vita utile prevista di tali attività utilizzando il metodo fisso lineare applicato al costo delle attività che vengono ammortizzate. Per il calcolo dell'ammortamento è applicata la contabilità basata sui costi correnti o quella basata sui costi storici. La metodologia utilizzata per il calcolo dei costi di ammortamento resta immutata per tutta la durata dell'ammortamento ed è coerente con il costo del capitale applicato, ovvero costo nominale del capitale per la contabilità basata su costi storici e costo reale del capitale per la contabilità basata sui costi correnti. Quando si applica la contabilità basata sui costi correnti, il costo del capitale non tiene conto dell'inflazione e sono forniti anche i dati contabili sui costi storici equivalenti a fini di comparazione e valutazione. Il costo del capitale di cu alla lettera d) è pari al prodotto dei seguenti elementi: i) la somma della media del valore contabile netto delle attività fisse utilizzate o in costruzione e delle eventuali correzioni alle attività complessive determinate dall'autorità nazionale di vigilanza e utilizzate dal fornitore di servizi di navigazione aerea e del valore medio delle attività correnti nette, esclusi i conti fruttiferi, che sono necessarie per la fornitura di servizi di navigazione aerea; ii) la media ponderata del tasso d'interesse sul debito e del rendimento del capitale proprio. Per i fornitori di servizi di navigazione aerea privi di capitale proprio la media ponderata è calcolata sulla base di un rendimento applicato alla differenza tra le attività complessive, di cui al punto i), e i debiti. Per stabilire il costo del capitale i fattori di ponderazione sono basati sulla quota di finanziamento attraverso debito o fondi propri. Il tasso d'interesse sul debito è pari alla media ponderata dei tassi d'interesse sul debito del fornitore di servizi di navigazione aerea. Il rendimento dei fondi propri è quello fornito nel piano di miglioramento delle prestazioni per il periodo di riferimento ed è basato sul rischio finanziario sostenuto dal fornitore di servizi di navigazione aerea. Se i fornitori di servizi di navigazione aerea sostengono costi di leasing di attività fisse, detti costi non sono inclusi nel calcolo del costo del capitale. I costi eccezionali di cui alla lettera e) sono costi non ricorrenti connessi alla fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi gli oneri fiscali e i dazi doganali non recuperabili. 5.   I costi determinati sono ripartiti in modo trasparente tra le zone tariffarie per le quali sono sostenuti. I costi determinati sostenuti per più zone tariffarie sono ripartiti in modo proporzionale sulla base di una metodologia trasparente. A tal fine le autorità nazionali di vigilanza stabiliscono, prima dell'inizio di ogni periodo di riferimento, i criteri utilizzati per ripartire i costi determinati tra le zone tariffarie, anche in relazione alle lettere b) e c) del presente paragrafo, e i criteri per ripartire i costi determinati tra servizi di rotta e servizi presso i terminali, e inseriscono tali informazioni nel piano di miglioramento delle prestazioni in conformità dell'allegato II, punto 3.3, lettera d). I costi determinati compresi nelle basi di calcolo per le zone tariffarie presso i terminali coprono il costo dei servizi seguenti: a) servizi di controllo dell'aeroporto o servizi di informazione sui voli in aeroporto, che comprendono i servizi di consulenza sul traffico aereo e i servizi di allarme; b) servizi di traffico aereo per l'avvicinamento e per la partenza di aeromobili entro una determinata distanza da un aeroporto, che sono definiti sulla base delle esigenze operative; c) la parte proporzionale dei servizi di navigazione aerea comune ai servizi di rotta e presso i terminali. 6.   I costi determinati sostenuti per i voli esonerati ai sensi dell', paragrafi da 3 a 5, sono costituiti da: a) i costi determinati dei voli VFR esonerati, calcolati con un metodo basato sul costo marginale; b) i costi determinati dei voli IFR esonerati, calcolati come prodotto dei seguenti elementi: i) i costi determinati sostenuti per i voli IFR, che sono pari ai costi determinati totali meno i costi determinati dei voli VFR; ii) la percentuale delle unità di servizio esonerate rispetto al numero totale di unità di servizio, che è pari alle unità di servizio in relazione ai voli IFR e, se questi non sono esonerati, ai voli VFR. Ai fini del calcolo del tasso unitario, i costi determinati dei voli VFR esonerati sono separati dai costi determinati sostenuti per i voli IFR. 7.   Le autorità nazionali di vigilanza verificano, per ogni zona tariffaria, che le basi di calcolo delle tariffe di rotta e presso i terminali soddisfino i requisiti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004 e le disposizioni del presente articolo. A tal fine le autorità nazionali di vigilanza esaminano la documentazione contabile pertinente, compresi gli eventuali registri delle attività e altro materiale pertinente per la fissazione della base di calcolo delle tariffe.
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