Art. 22 · Fissazione della base di calcolo delle tariffe

Art. 22

Fissazione della base di calcolo delle tariffe

In vigore dal 11 feb 2019
Fissazione della base di calcolo delle tariffe 1.   La base di calcolo delle tariffe di rotta e presso i terminali comprende i costi determinati relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea nella zona tariffaria in questione. I costi determinati derivanti da nuovi sistemi ATM e da modifiche rilevanti di quelli esistenti sono compresi nella base di calcolo solo quando detti sistemi sono coerenti con l'attuazione del piano generale europeo ATM e, in particolare, con i progetti comuni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004. Gli Stati membri possono decidere di includere nella base di calcolo i costi determinati seguenti sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea, in conformità dell', paragrafo 2, lettera b), seconda frase, del regolamento (CE) n. 550/2004: a) i costi determinati sostenuti dalle autorità competenti; b) i costi determinati sostenuti dalle organizzazioni riconosciute di cui all' del regolamento (CE) n. 550/2004; c) i costi determinati derivanti dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea Eurocontrol, del 13 dicembre 1960, come modificata da ultimo. 2.   Fatto salvo l', i costi determinati compresi nelle basi di calcolo per le tariffe di rotta e presso i terminali sono fissati prima dell'inizio di ciascun periodo di riferimento come parte integrante del piano di miglioramento delle prestazioni in termini reali e specificati per ciascun anno civile di tale periodo in termini reali e in termini nominali, ad eccezione dei costi determinati di cui al paragrafo 1, terzo comma, e dei costi determinati di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), che sono fissati in termini nominali se è applicata la contabilità basata sui costi storici. 3.   I costi determinati inclusi nelle basi di calcolo delle tariffe di rotta e presso i terminali sono calcolati in valuta nazionale. Se è stata creata una zona tariffaria comune con un unico tasso unitario, gli Stati membri interessati garantiscono la conversione dei costi determinati in una valuta unica, che può essere l'euro o la valuta nazionale di uno degli Stati membri interessati, in modo da consentire un calcolo trasparente del tasso unitario unico in applicazione dell', paragrafo 4. 4.   I costi determinati inclusi nelle basi di calcolo delle tariffe di rotta e presso i terminali comprendono: a) costi del personale; b) costi di esercizio diversi dai costi del personale; c) costi di ammortamento; d) costo del capitale; e) costi eccezionali. I costi del personale di cui alla lettera a) comprendono le retribuzioni lorde, i pagamenti per le ore di lavoro straordinario, i contributi dei datori di lavoro ai regimi di sicurezza sociale, nonché i contributi pensionistici e altre indennità. I contributi pensionistici sono calcolati sulla base di stime prudenti basate, a seconda dei casi, sul regime pensionistico o sulla legislazione nazionale applicabile. Tali stime sono indicate nel piano di miglioramento delle prestazioni. I costi di esercizio diversi dai costi del personale, di cui alla lettera b), comprendono i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per la fornitura di servizi di navigazione aerea, tra cui i costi relativi a servizi esternalizzati, materiale, energia, servizi di pubblica utilità, affitto di immobili, attrezzature e installazioni, manutenzione, costi di assicurazione e di viaggio. I costi di ammortamento di cui alla lettera c) comprendono i costi inerenti alle attività fisse complessive utilizzate per la fornitura di servizi di navigazione aerea. Il valore delle attività fisse è ammortato in base alla durata di vita utile prevista di tali attività utilizzando il metodo fisso lineare applicato al costo delle attività che vengono ammortizzate. Per il calcolo dell'ammortamento è applicata la contabilità basata sui costi correnti o quella basata sui costi storici. La metodologia utilizzata per il calcolo dei costi di ammortamento resta immutata per tutta la durata dell'ammortamento ed è coerente con il costo del capitale applicato, ovvero costo nominale del capitale per la contabilità basata su costi storici e costo reale del capitale per la contabilità basata sui costi correnti. Quando si applica la contabilità basata sui costi correnti, il costo del capitale non tiene conto dell'inflazione e sono forniti anche i dati contabili sui costi storici equivalenti a fini di comparazione e valutazione. Il costo del capitale di cu alla lettera d) è pari al prodotto dei seguenti elementi: i) la somma della media del valore contabile netto delle attività fisse utilizzate o in costruzione e delle eventuali correzioni alle attività complessive determinate dall'autorità nazionale di vigilanza e utilizzate dal fornitore di servizi di navigazione aerea e del valore medio delle attività correnti nette, esclusi i conti fruttiferi, che sono necessarie per la fornitura di servizi di navigazione aerea; ii) la media ponderata del tasso d'interesse sul debito e del rendimento del capitale proprio. Per i fornitori di servizi di navigazione aerea privi di capitale proprio la media ponderata è calcolata sulla base di un rendimento applicato alla differenza tra le attività complessive, di cui al punto i), e i debiti. Per stabilire il costo del capitale i fattori di ponderazione sono basati sulla quota di finanziamento attraverso debito o fondi propri. Il tasso d'interesse sul debito è pari alla media ponderata dei tassi d'interesse sul debito del fornitore di servizi di navigazione aerea. Il rendimento dei fondi propri è quello fornito nel piano di miglioramento delle prestazioni per il periodo di riferimento ed è basato sul rischio finanziario sostenuto dal fornitore di servizi di navigazione aerea. Se i fornitori di servizi di navigazione aerea sostengono costi di leasing di attività fisse, detti costi non sono inclusi nel calcolo del costo del capitale. I costi eccezionali di cui alla lettera e) sono costi non ricorrenti connessi alla fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi gli oneri fiscali e i dazi doganali non recuperabili. 5.   I costi determinati sono ripartiti in modo trasparente tra le zone tariffarie per le quali sono sostenuti. I costi determinati sostenuti per più zone tariffarie sono ripartiti in modo proporzionale sulla base di una metodologia trasparente. A tal fine le autorità nazionali di vigilanza stabiliscono, prima dell'inizio di ogni periodo di riferimento, i criteri utilizzati per ripartire i costi determinati tra le zone tariffarie, anche in relazione alle lettere b) e c) del presente paragrafo, e i criteri per ripartire i costi determinati tra servizi di rotta e servizi presso i terminali, e inseriscono tali informazioni nel piano di miglioramento delle prestazioni in conformità dell'allegato II, punto 3.3, lettera d). I costi determinati compresi nelle basi di calcolo per le zone tariffarie presso i terminali coprono il costo dei servizi seguenti: a) servizi di controllo dell'aeroporto o servizi di informazione sui voli in aeroporto, che comprendono i servizi di consulenza sul traffico aereo e i servizi di allarme; b) servizi di traffico aereo per l'avvicinamento e per la partenza di aeromobili entro una determinata distanza da un aeroporto, che sono definiti sulla base delle esigenze operative; c) la parte proporzionale dei servizi di navigazione aerea comune ai servizi di rotta e presso i terminali. 6.   I costi determinati sostenuti per i voli esonerati ai sensi dell', paragrafi da 3 a 5, sono costituiti da: a) i costi determinati dei voli VFR esonerati, calcolati con un metodo basato sul costo marginale; b) i costi determinati dei voli IFR esonerati, calcolati come prodotto dei seguenti elementi: i) i costi determinati sostenuti per i voli IFR, che sono pari ai costi determinati totali meno i costi determinati dei voli VFR; ii) la percentuale delle unità di servizio esonerate rispetto al numero totale di unità di servizio, che è pari alle unità di servizio in relazione ai voli IFR e, se questi non sono esonerati, ai voli VFR. Ai fini del calcolo del tasso unitario, i costi determinati dei voli VFR esonerati sono separati dai costi determinati sostenuti per i voli IFR. 7.   Le autorità nazionali di vigilanza verificano, per ogni zona tariffaria, che le basi di calcolo delle tariffe di rotta e presso i terminali soddisfino i requisiti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004 e le disposizioni del presente articolo. A tal fine le autorità nazionali di vigilanza esaminano la documentazione contabile pertinente, compresi gli eventuali registri delle attività e altro materiale pertinente per la fissazione della base di calcolo delle tariffe.
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