Art. 18
Revisione degli obiettivi prestazionali durante un periodo di riferimento
In vigore dal 11 feb 2019
Revisione degli obiettivi prestazionali durante un periodo di riferimento
1. Durante il periodo di riferimento gli Stati membri possono rivedere uno o più obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni e adottare piani di miglioramento delle prestazioni modificati di conseguenza soltanto se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
a)
lo Stato membro o gli Stati membri interessati ritengono che la prevista revisione sia necessaria e proporzionata in considerazione della presenza di una o più delle seguenti situazioni:
i)
è raggiunta almeno una delle soglie di allarme di cui all', paragrafo 4, lettera b) e l'autorità nazionale di vigilanza o le autorità nazionali di vigilanza interessate hanno valutato la situazione e hanno dimostrato che gli effetti del raggiungimento della soglia o delle soglie di allarme non possono essere sufficientemente mitigati senza una revisione degli obiettivi prestazionali;
ii)
i dati, i presupposti e le motivazioni iniziali, anche in materia di investimenti, sulla cui base sono stati fissati gli obiettivi prestazionali in questione non sono più accurati, tale situazione è di importanza notevole e di carattere duraturo ed è dovuta a circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di miglioramento delle prestazioni e l'autorità nazionale di vigilanza o le autorità nazionali di vigilanza interessate hanno valutato la situazione e hanno dimostrato che i relativi effetti non possono essere sufficientemente mitigati senza una revisione degli obiettivi prestazionali;
b)
la Commissione, sulla base di una richiesta motivata dello Stato membro o degli Stati membri interessati, ha deciso che:
i)
concorda sul fatto che la revisione prevista sia necessaria e proporzionata in considerazione della presenza di una o più delle situazioni di cui alla lettera a);
ii)
gli obiettivi prestazionali rivisti sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, dopo aver valutato questi obiettivi sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, punto 1.
La Commissione adotta la decisione di cui alla lettera b) entro sette mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa da parte dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
2. Le revisioni degli obiettivi prestazionali adottati in applicazione del presente articolo non si applicano con effetto retroattivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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