Art. 9

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione

In vigore dal 11 feb 2019
Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione 1.   Al più tardi 19 mesi prima dell'inizio di un periodo di riferimento, le autorità nazionali di vigilanza forniscono alla Commissione dati sui costi iniziali e informazioni in merito alle previsioni di traffico di cui all', paragrafo 2, lettera f) relative al prossimo periodo di riferimento, come input per la fissazione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. 2.   Al più tardi 15 mesi prima dell'inizio di un periodo di riferimento la Commissione pubblica intervalli indicativi di obiettivi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, comprendenti valori minimi e massimi entro i quali la Commissione intende fissare gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. La Commissione consulta le parti interessate di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, altre persone e organizzazioni pertinenti e, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea in merito a tali intervalli indicativi di obiettivi. 3.   Al più tardi sette mesi prima dell'inizio di un periodo di riferimento la Commissione adotta, in conformità dell', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 549/2004 gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per gli indicatori essenziali di prestazione di cui all', paragrafo 1. A tal fine la Commissione: a) tiene conto degli input pertinenti dell'organo di valutazione delle prestazioni, del gestore della rete e delle autorità nazionali di vigilanza; b) si avvale delle previsioni di traffico di rotta, espresse in termini di movimenti IFR e in unità di servizio e basate sulle più recenti previsioni di base disponibili del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol (Statfor); c) motiva ogni obiettivo prestazionale a livello dell'Unione con una descrizione dei presupposti e delle motivazioni di base per l'obiettivo stesso, tra cui l'uso degli input di cui alla lettera a) del presente paragrafo, l'esito della consultazione di cui al paragrafo 2 e altri dati fattuali pertinenti. 4.   Insieme all'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione la Commissione stabilisce: a) un «valore di riferimento per i costi determinati» a livello dell'Unione e un «valore di riferimento per il costo unitario determinato» a livello dell'Unione, per definire gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per l'indicatore essenziale di prestazione di cui all'allegato I, sezione 1, punto 4.1. Tali valori di riferimento sono calcolati in relazione all'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento. Il valore di riferimento per i costi determinati è stimato sulla base dei costi effettivi disponibili per il periodo di riferimento precedente e adeguato per tenere conto delle più recenti stime dei costi, delle variazioni di traffico e della loro relazione con i costi. Il valore di riferimento per il costo unitario determinato è ottenuto dividendo il valore di riferimento per i costi determinati per la previsione di traffico espressa in unità di servizio relativa all'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento; b) le soglie di allarme oltre le quali gli Stati membri possono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni in conformità dell', paragrafo 1, lettera a), punto i). Le suddette soglie di allarme si basano sui parametri seguenti: i) deviazione del traffico effettivo dalla previsione di traffico in un determinato anno civile, espressa in percentuale di movimenti IFR; ii) deviazione del traffico effettivo dalla previsione di traffico in un determinato anno civile, espressa in percentuale di unità di servizio; iii) variazione dei valori di riferimento a seguito degli aggiornamenti stagionali del piano operativo della rete di cui all', paragrafo 4, lettera a) e all', paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 rispetto ai valori di riferimento dell'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni. Tale variazione è espressa come percentuale di variazione o come una frazione di minuti di ritardo ATFM di rotta, in funzione dell'entità dei valori di riferimento; c) i gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica.
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