Art. 11

Sistemi di incentivi

In vigore dal 11 feb 2019
Sistemi di incentivi 1.   I sistemi di incentivi contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni adottati dagli Stati membri: a) prevedono incentivi di natura finanziaria per il conseguimento degli obiettivi prestazionali nei settori essenziali di prestazione concernenti l'efficienza economica e la capacità in modo efficace e proporzionato; b) si applicano durante l'intero periodo cui si riferisce il piano di miglioramento delle prestazioni; c) sono non discriminatori, trasparenti ed efficaci; d) si applicano ai servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali. 2.   I sistemi di incentivi riguardanti gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica sono disciplinati dagli . 3.   I sistemi di incentivi riguardanti gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, oltre ai principi di cui al paragrafo 1, rispettano i principi seguenti: a) sono proporzionati al livello di ritardo ATFM e consistono in vantaggi e svantaggi finanziari aventi un impatto rilevante sulle entrate a rischio; b) sono stabiliti in modo che i massimi svantaggi finanziari siano almeno pari ai massimi vantaggi finanziari; l'autorità nazionale di vigilanza definisce le percentuali massime fisse di cui all'allegato XIII, punto 2.1, lettera a), secondo comma, e punto 2.2, lettera a), secondo comma nonché punto 2.1, lettera b), secondo comma, e punto 2.2, lettera b), secondo comma per il calcolo dei vantaggi e degli svantaggi finanziari, previa consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi di navigazione aerea interessati. Le percentuali massime fisse di cui all'allegato XIII, punto 2.1, lettera a), secondo comma, e punto 2.2, lettera a), secondo comma per il calcolo dei vantaggi finanziari non superano il 2 %; c) ai fini del calcolo dei vantaggi o degli svantaggi finanziari si usano valori cardine; l'autorità nazionale di vigilanza decide, prima dell'inizio del periodo di riferimento, se tali valori cardine debbano essere basati: i) sugli obiettivi prestazionali a livello nazionale, ripartiti a livello di ogni singolo fornitore di servizi di navigazione aerea; oppure ii) su obiettivi prestazionali modulati a livello nazionale, ripartiti a livello di ogni singolo fornitore di servizi di navigazione aerea, fissati annualmente dall'autorità nazionale di vigilanza per l'anno successivo in conformità dell'allegato XIII, punto 1, e previa consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi di navigazione aerea interessati; il meccanismo di modulazione è definito nel piano di miglioramento delle prestazioni, si applica per ogni anno del periodo di riferimento e non è oggetto di modifiche durante il periodo di riferimento. L'autorità nazionale di vigilanza informa la Commissione annualmente in merito ai valori cardine; d) attorno al valore cardine fissato dall'autorità nazionale di vigilanza è stabilito, previa consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi di navigazione aerea interessati, un intervallo simmetrico volto a garantire che lievi variazioni del ritardo ATFM non comportino vantaggi o svantaggi finanziari; e) se la media di ritardo ATFM effettivo per volo nell'anno n è inferiore al valore cardine fissato per l'anno n e si colloca all'esterno dell'intervallo di cui alla lettera d), ne risulta un vantaggio finanziario attraverso un aumento del tasso unitario nell'anno n+2, in conformità dell'allegato XIII, punto 2; f) se la media di ritardo ATFM effettivo per volo nell'anno n è superiore al valore cardine fissato per l'anno n e si colloca all'esterno dell'intervallo di cui alla lettera d), ne risulta uno svantaggio finanziario attraverso una riduzione del tasso unitario nell'anno n+2, in conformità dell'allegato XIII, punto 2; g) per gli obiettivi di rotta nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, se il piano di miglioramento delle prestazioni è stabilito a livello di blocco funzionale di spazio aereo si applicano le seguenti disposizioni, oltre ai principi di cui alle lettere da a) a f): i) le autorità nazionali di vigilanza interessate ripartiscono l'obiettivo prestazionale FAB di cui all'allegato I, sezione 2, punto 3.1, lettera a), a livello di ogni singolo fornitore di servizi di navigazione aerea interessato, per la fissazione di incentivi a livello nazionale. I valori ottenuti costituiscono la base per i valori cardine di cui alla lettera c); ii) le autorità nazionali di vigilanza interessate applicano lo stesso sistema di incentivi in modo coerente a tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati; iii) i valori cardine per il blocco funzionale di spazio aereo sono utilizzati anche in aggiunta ai valori cardine a livello di ogni singolo fornitore di servizi di navigazione aerea di cui al punto i) e sono basati: — sugli obiettivi prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo; oppure — su obiettivi prestazionali modulati a livello di blocco funzionale di spazio aereo, in conformità dell'allegato XIII, punto 1, previa consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi di navigazione aerea interessati; iv) in deroga alla lettera c), tutte le autorità nazionali di vigilanza interessate decidono congiuntamente se i valori cardine a livello di ogni singolo fornitore di servizi di navigazione aerea e di blocco funzionale di spazio aereo debbano essere modulati o no. Tale decisione si applica in modo uniforme a tutti i valori cardine a livello di ogni singolo fornitore di servizi di navigazione aerea e di blocco funzionale di spazio aereo, per l'intera durata del periodo di riferimento; v) se gli obiettivi prestazionali a livello nazionale e a livello di blocco funzionale di spazio aereo devono essere modulati, lo stesso meccanismo di modulazione si applica agli obiettivi prestazionali a livello nazionale e di blocco funzionale di spazio aereo; vi) se il ritardo ATFM complessivo di rotta per volo nell'anno n a livello di blocco funzionale di spazio aereo è superiore al valore cardine fissato per l'anno n di cui al punto iii) e si colloca all'esterno dell'intervallo di cui al paragrafo 3, lettera d), non si applica il paragrafo 3, lettera e), e il paragrafo 3, lettera f), si applica solo ai fornitori di servizi di navigazione aerea per i quali il ritardo ATFM effettivo per volo nell'anno n è superiore al valore cardine fissato per l'anno n e si colloca all'esterno dell'intervallo di cui alla lettera d); vii) se il ritardo ATFM complessivo di rotta per volo nell'anno n a livello di blocco funzionale di spazio aereo è inferiore al valore cardine fissato per l'anno n di cui al punto iii) e si colloca all'esterno dell'intervallo di cui al paragrafo 3, lettera d), non si applica il paragrafo 3, lettera f), e il paragrafo 3, lettera e), si applica solo ai fornitori di servizi di navigazione aerea per i quali il ritardo ATFM effettivo per volo nell'anno n è inferiore al valore cardine fissato per l'anno n e si colloca all'esterno dell'intervallo di cui alla lettera d). 4.   I sistemi di incentivi contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni adottati dagli Stati membri possono anche prevedere incentivi di natura finanziaria per il conseguimento degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente o per il conseguimento degli obiettivi prestazionali di cui all', paragrafo 3, in linea con il paragrafo 1, lettere b) e c), purché siano efficaci e proporzionati. Tali sistemi di incentivi dovrebbero essere applicati in aggiunta ai sistemi di incentivi di cui ai paragrafi 2 e 3 e indipendentemente da detti sistemi. Il vantaggio o lo svantaggio finanziario aggregato ottenuto grazie a tali sistemi di incentivi non supera, rispettivamente, il 2 % e il 4 % dei costi determinati dell'anno n.
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Sistemi di incentivi (Art. 11 Regolamento (UE) 2019/317) — Testo vigente | Portale Normativo