Art. 27
Dispositivo di ripartizione del rischio di traffico
In vigore dal 11 feb 2019
Dispositivo di ripartizione del rischio di traffico
1. In relazione ai sistemi di incentivi di cui all', paragrafo 2, si applica un dispositivo di ripartizione del rischio di traffico. In base a tale dispositivo, il rischio di modifica delle entrate dovuta a deviazioni dalla previsione di unità di servizio contenuta nel piano di miglioramento delle prestazioni è ripartito tra i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Se, in un dato anno n, il numero effettivo di unità di servizio si discosta dalla previsione indicata nel piano di miglioramento delle prestazioni per tale anno n in misura non superiore al 2 %, le entrate supplementari o le mancate entrate che ne risultano sono interamente a carico del o dei fornitori di servizi di navigazione aerea interessati.
3. Se, in un dato anno n, il numero effettivo di unità di servizio supera la previsione di unità di servizio stabilita nel piano di miglioramento delle prestazioni per tale anno n in misura superiore al 2 %, il 70 % delle entrate supplementari ottenute dal o dai fornitori di servizi di navigazione aerea interessati che superano il 2 % della differenza tra le unità di servizio effettive e la suddetta previsione è trasferito agli utenti dello spazio aereo attraverso adeguamenti dei tassi unitari nell'anno n+2.
Se, in un dato anno n, il numero effettivo di unità di servizio resta inferiore alla previsione di unità di servizio contenuta nel piano di miglioramento delle prestazioni per tale anno n in misura di oltre il 2 %, il 70 % della conseguente perdita di entrate subita dal o dai fornitori di servizi di navigazione aerea interessati che supera il 2 % della differenza tra le unità di servizio effettive e la suddetta previsione è recuperato dagli utenti dello spazio aereo attraverso adeguamenti dei tassi unitari nell'anno n+2.
4. Se, in un dato anno n, il numero effettivo di unità di servizio è inferiore al 90 % della previsione di unità di servizio contenuta nel piano di miglioramento delle prestazioni per tale anno n, l'importo della perdita di entrate subita dal o dai fornitori di servizi di navigazione aerea interessati che supera il 10 % della differenza tra le unità di servizio effettive e la suddetta previsione è interamente recuperato dagli utenti dello spazio aereo attraverso adeguamenti dei tassi unitari nell'anno n+2.
Se, in un dato anno n, il numero effettivo di unità di servizio supera il 110 % della previsione di unità di servizio contenuta nel piano di miglioramento delle prestazioni per tale anno n, le entrate supplementari ottenute dal o dai fornitori di servizi di navigazione aerea interessati che superano il 10 % della differenza tra le unità di servizio effettive e la suddetta previsione sono interamente trasferite agli utenti dello spazio aereo attraverso adeguamenti dei tassi unitari nell'anno n+2.
5. Le autorità nazionali di vigilanza possono adeguare i valori dei parametri del dispositivo di ripartizione del rischio di traffico di cui ai paragrafi 2 e 3. Nell'adeguare tali valori, le autorità nazionali di vigilanza:
a)
consultano i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati in merito ai valori previsti;
b)
garantiscono che la conseguente esposizione al rischio dei fornitori di servizi di navigazione aerea non è inferiore alle entrate massime a rischio nell'ambito del dispositivo di cui ai paragrafi 2 e 3;
c)
considerano la variazione dei costi di messa a disposizione di capacità da parte del fornitore di servizi di navigazione aerea interessato dovuta a variazioni del traffico.
6. Ai seguenti costi determinati non si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5:
a)
i costi determinati stabiliti a norma dell', paragrafo 1, terzo comma;
b)
i costi determinati per i servizi meteorologici.
7. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei paragrafi da 2 a 5 i costi determinati dei fornitori di servizi di navigazione aerea che sono stati autorizzati a fornire servizi di navigazione aerea senza certificato, in conformità dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004.
8. Per quanto riguarda i costi determinati di cui al paragrafo 6 e, se applicabile, al paragrafo 7, le eventuali entrate supplementari nell'anno n, dovute a differenze tra le unità di servizio effettive e la previsione di unità di servizi contenuta nel piano di miglioramento delle prestazioni per tale anno sono trasferite agli utenti dello spazio aereo, e le eventuali perdite di entrate sono recuperate dagli utenti dello spazio aereo tramite un adeguamento del tasso unitario dell'anno n+2.
9. Agli adeguamenti dei tassi unitari di cui all', paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed l) non si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5. Per quanto riguarda gli adeguamenti di cui all', paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g), i), j) e k), le eventuali entrate supplementari nell'anno n, dovute a differenze tra le unità di servizio effettive e la previsione di unità di servizio contenuta nel piano di miglioramento delle prestazioni per tale anno sono trasferite agli utenti dello spazio aereo, e le eventuali perdite di entrate sono recuperate dagli utenti dello spazio aereo tramite un adeguamento del tasso unitario nell'anno n+2.
Storico versioni
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