Art. 12
Adozione e presentazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni
In vigore dal 11 feb 2019
Adozione e presentazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni
Ogni Stato membro adotta un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, elaborato dall'autorità nazionale di vigilanza o dalle autorità nazionali di vigilanza interessate a livello nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo, e lo trasmette alla Commissione al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento cui si riferisce. Se il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni è elaborato a livello di blocco funzionale di spazio aereo, dopo che tutti gli Stati membri interessati lo hanno adottato, esso è presentato alla Commissione.
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