Art. 10
Piani di miglioramento delle prestazioni
In vigore dal 11 feb 2019
Piani di miglioramento delle prestazioni
1. Le autorità nazionali di vigilanza elaborano piani di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo.
2. I piani di miglioramento delle prestazioni sono elaborati secondo il modello di cui all'allegato II e comprendono:
a)
obiettivi prestazionali nazionali vincolanti o obiettivi prestazionali FAB vincolanti, stabiliti sulla base degli indicatori essenziali di prestazione di cui all', paragrafo 2, comprendenti un «valore di riferimento per i costi determinati» e un «valore di riferimento per il costo unitario determinato» per ogni zona tariffaria, ai fini della definizione di obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica. Tali valori di riferimento sono calcolati in relazione all'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento.
Il valore di riferimento per i costi determinati è stimato sulla base dei costi effettivi disponibili per il periodo di riferimento precedente e adeguato per tenere conto delle più recenti stime dei costi, delle variazioni di traffico e della loro relazione con i costi.
Il valore di riferimento per i costi unitari determinati è ottenuto dividendo il valore di riferimento per i costi determinati per la previsione di traffico più recente, espressa in unità di servizio, relativa all'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento;
b)
costi determinati per i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali stabiliti conformemente all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 550/2004 e al presente regolamento;
c)
i sistemi di incentivi istituiti a norma dell', che specifica i parametri dei sistemi di incentivi, il meccanismo di modulazione dei valori cardine di cui all', paragrafo 3, ove applicabile, nonché misure volte a conseguire gli obiettivi di tali sistemi di incentivi;
d)
una descrizione delle principali misure volte a conseguire gli obiettivi prestazionali;
e)
una conferma della coerenza con il campo di applicazione del presente regolamento a norma dell' del presente regolamento e dell' del regolamento (CE) n. 549/2004;
f)
previsioni di traffico di rotta, espresse in termini di movimenti IFR e in unità di servizio e basate sulle previsioni di base del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol (Statfor);
g)
previsioni di traffico presso i terminali, espresse in termini di movimenti IFR e in unità di servizio e basate sulle previsioni di base Statfor di Eurocontrol;
h)
una descrizione delle iniziative volte a sostenere il coordinamento transfrontaliero e la prestazione di servizi transfrontalieri vantaggiosi per le prestazioni operative o per l'efficienza economica, o per entrambi;
i)
informazioni relative a:
i)
grandi investimenti;
ii)
piani di gestione del cambiamento per l'entrata in servizio di grandi cambiamenti dello spazio aereo o di miglioramenti del sistema ATM, volti a ridurre al minimo ogni impatto negativo sulle prestazioni della rete.
Tuttavia, per quanto riguarda le lettere f) e g), le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di utilizzare altre previsioni di traffico di rotta e presso i terminali rispetto a quelle basate sulle previsioni di base Statfor di Eurocontrol. In tal caso esse consultano i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati ed espongono le ragioni dell'utilizzo di altre previsioni nel piano di miglioramento delle prestazioni. Eventuali differenze rispetto alle previsioni di base Statfor di Eurocontrol sono correlate a specifici fattori locali non sufficientemente considerati dalle previsioni di base Statfor di Eurocontrol. Le stesse previsioni sono utilizzate per tutti i settori essenziali di prestazione.
3. I piani di miglioramento delle prestazioni possono comprendere ulteriori obiettivi prestazionali stabiliti sulla base degli indicatori essenziali di prestazione di cui all', paragrafo 4. Tali obiettivi sostengono la realizzazione degli obiettivi prestazionali di cui all', paragrafo 3 e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.
4. Conformemente all', paragrafo 1 e all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 549/2004, le autorità nazionali di vigilanza consultano i fornitori di servizi di navigazione aerea, i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e, ove opportuno, i gestori e i coordinatori aeroportuali in merito ai progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, compresi gli obiettivi prestazionali e i sistemi di incentivi ivi contenuti.
5. Il gestore della rete elabora il piano di prestazioni della rete. Il piano di prestazioni della rete è elaborato secondo il modello di cui all'allegato III e comprende:
a)
il valore aggiunto del gestore della rete a sostegno delle attività degli Stati membri, dei blocchi funzionali di spazio aereo, dei fornitori di servizi di navigazione aerea e degli utenti dello spazio aereo civile e militare volte a conseguire obiettivi ambientali e di capacità nonché il contributo delle funzioni della rete per il conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione;
b)
gli obiettivi prestazionali per il gestore della rete e per ogni funzione della rete e le misure volte a conseguire tali obiettivi.
6. Se, come previsto all', paragrafo 3, lettera c), quarto comma, del regolamento (CE) n. 549/2004, la Commissione ha rivisto gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, gli Stati membri rivedono i propri piani di miglioramento delle prestazioni e prevedono obiettivi prestazionali rivisti in conformità del presente regolamento.
Storico versioni
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