Art. 13
Verifica della completezza dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni
In vigore dal 11 feb 2019
Verifica della completezza dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni
1. La Commissione verifica se i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati dagli Stati membri a norma dell' contengono tutti gli elementi necessari per valutare la conformità ai requisiti di cui all', paragrafi 2 e 4 e, ove applicabile, all', paragrafi 3 e 5.
2. Se, dopo avere effettuato la verifica di cui al paragrafo 1, la Commissione constata la mancanza di uno o più elementi, entro un mese dalla data di ricevimento del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni essa chiede allo Stato membro o agli Stati membri interessati di fornire un progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni, contenente l'elemento o gli elementi mancanti.
In tal caso lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono il progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre settimane dalla data della richiesta della Commissione.
3. La Commissione avvia la valutazione di cui all' del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni non appena constata, dopo aver effettuato la verifica di cui al paragrafo 1, che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni contiene tutti gli elementi necessari, oppure non appena riceve il progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni di cui al paragrafo 2, a seconda del caso.
Storico versioni
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