Art. 32

Modulazione delle tariffe di navigazione aerea

In vigore dal 11 feb 2019
Modulazione delle tariffe di navigazione aerea 1.   Gli Stati membri possono, in modo non discriminatorio e trasparente, modulare le tariffe di navigazione aerea per gli utenti dello spazio aereo al fine di: a) ottimizzare l'utilizzo dei servizi di navigazione aerea; b) ridurre l'impatto ambientale dei voli; c) ridurre il livello di congestione della rete in una zona specifica o su una rotta specifica in periodi specifici; d) accelerare la diffusione delle capacità SESAR ATM in previsione del periodo stabilito nei progetti comuni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004, in particolare al fine di fornire incentivi all'equipaggiamento degli aeromobili con i sistemi indicati nei suddetti progetti comuni. Gli Stati membri assicurano che la modulazione delle tariffe per quanto riguarda le lettere da a) a c) del presente paragrafo non determina cambiamenti globali delle entrate annuali per il fornitore di servizi di navigazione aerea rispetto ad una situazione in cui le tariffe non sarebbero state modulate. I saldi attivi o passivi dovuti a recuperi determinano un adeguamento del tasso unitario nell'anno n+2. 2.   La modulazione delle tariffe di navigazione aerea si applica rispetto alle tariffe di rotta o presso i terminali, o rispetto a entrambe. Prima di applicare la modulazione delle tariffe gli Stati membri consultano i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati in merito a tale modulazione. 3.   Le autorità nazionali di vigilanza controllano la corretta applicazione della modulazione delle tariffe di navigazione aerea da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea e riferiscono in conformità dell', paragrafo 1.
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