Art. 32 · Modulazione delle tariffe di navigazione aerea

Art. 32

Modulazione delle tariffe di navigazione aerea

In vigore dal 11 feb 2019
Modulazione delle tariffe di navigazione aerea 1.   Gli Stati membri possono, in modo non discriminatorio e trasparente, modulare le tariffe di navigazione aerea per gli utenti dello spazio aereo al fine di: a) ottimizzare l'utilizzo dei servizi di navigazione aerea; b) ridurre l'impatto ambientale dei voli; c) ridurre il livello di congestione della rete in una zona specifica o su una rotta specifica in periodi specifici; d) accelerare la diffusione delle capacità SESAR ATM in previsione del periodo stabilito nei progetti comuni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004, in particolare al fine di fornire incentivi all'equipaggiamento degli aeromobili con i sistemi indicati nei suddetti progetti comuni. Gli Stati membri assicurano che la modulazione delle tariffe per quanto riguarda le lettere da a) a c) del presente paragrafo non determina cambiamenti globali delle entrate annuali per il fornitore di servizi di navigazione aerea rispetto ad una situazione in cui le tariffe non sarebbero state modulate. I saldi attivi o passivi dovuti a recuperi determinano un adeguamento del tasso unitario nell'anno n+2. 2.   La modulazione delle tariffe di navigazione aerea si applica rispetto alle tariffe di rotta o presso i terminali, o rispetto a entrambe. Prima di applicare la modulazione delle tariffe gli Stati membri consultano i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati in merito a tale modulazione. 3.   Le autorità nazionali di vigilanza controllano la corretta applicazione della modulazione delle tariffe di navigazione aerea da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea e riferiscono in conformità dell', paragrafo 1.
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