Art. 33
Riscossione delle tariffe
In vigore dal 11 feb 2019
Riscossione delle tariffe
1. Gli Stati membri possono riscuotere le tariffe attraverso una tariffa unica per volo. Se le tariffe sono fatturate e riscosse a livello regionale, la valuta di tariffazione può essere l'euro e al tasso unitario interessato può essere aggiunto un tasso unitario amministrativo per i costi di fatturazione e riscossione.
2. Gli Stati membri assicurano che gli importi riscossi per proprio conto siano utilizzati per finanziare i costi determinati, a norma delle disposizioni del presente regolamento.
3. Gli utenti dello spazio aereo pagano senza indugio e per intero tutte le tariffe di navigazione aerea applicate in conformità del presente regolamento.
4. Gli Stati membri assicurano che, ove necessario, sono applicate misure di esecuzione efficaci e proporzionate per la riscossione delle tariffe di navigazione aerea. Tali misure possono comprendere il rifiuto di fornire i servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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