Art. 31
Calcolo delle tariffe
In vigore dal 11 feb 2019
Calcolo delle tariffe
1. La tariffa di rotta per un determinato volo in una determinata zona tariffaria di rotta è pari al prodotto del tasso unitario fissato per tale zona tariffaria di rotta e delle unità di servizio di rotta per il volo in questione.
2. La tariffa presso i terminali per un determinato volo in una determinata zona tariffaria presso i terminali è pari al prodotto del tasso unitario fissato per tale zona tariffaria presso i terminali e delle unità di servizio presso i terminali per il volo in questione.
Ai fini del calcolo della tariffa presso i terminali, l'avvicinamento e la partenza relativi a un volo sono considerati un unico volo. L'unità di cui si tiene conto ai fini del calcolo è il volo in arrivo o il volo in partenza.
3. Gli Stati membri esonerano dalle tariffe di rotta i seguenti voli:
a)
i voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due tonnellate metriche;
b)
i voli misti VFR/IFR nelle zone tariffarie nelle quali sono effettuati esclusivamente in VFR e dove non è riscossa alcuna tariffa di rotta per i voli VFR;
c)
i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, monarchi regnanti e i loro familiari diretti, capi di Stato, capi di governo e loro ministri, se è debitamente giustificato dall'appropriato indicatore di status o nota nel piano di volo che il volo è effettuato esclusivamente a tale scopo;
d)
i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente.
4. Gli Stati membri possono esonerare dalle tariffe di rotta i seguenti voli:
a)
i voli militari effettuati da aeromobili di uno Stato membro o di un paese terzo;
b)
i voli di addestramento effettuati esclusivamente all'interno dello spazio aereo dello Stato membro interessato ed esclusivamente per il conseguimento di una licenza o di un'abilitazione nel caso del personale navigante di condotta e ove sia comprovato da una nota opportuna nel piano di volo che il volo è effettuato esclusivamente a tale scopo;
c)
i voli effettuati esclusivamente al fine di verificare o collaudare apparecchiature utilizzate o che devono essere utilizzate come aiuti al suolo per la navigazione aerea, ad esclusione dei voli di posizionamento effettuati dall'aeromobile interessato;
d)
i voli che terminano presso l'aeroporto dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;
e)
i voli VFR;
f)
i voli a fini umanitari autorizzati dall'organismo competente;
g)
i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia.
5. Gli Stati membri possono esonerare dalle tariffe presso i terminali i voli di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Gli Stati membri coprono i costi dei servizi che i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno prestato a voli esonerati dalle tariffe di rotta o dalle tariffe presso i terminali in conformità dei paragrafi 3, 4 o 5.
Storico versioni
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