Art. 31 · Calcolo delle tariffe

Art. 31

Calcolo delle tariffe

In vigore dal 11 feb 2019
Calcolo delle tariffe 1.   La tariffa di rotta per un determinato volo in una determinata zona tariffaria di rotta è pari al prodotto del tasso unitario fissato per tale zona tariffaria di rotta e delle unità di servizio di rotta per il volo in questione. 2.   La tariffa presso i terminali per un determinato volo in una determinata zona tariffaria presso i terminali è pari al prodotto del tasso unitario fissato per tale zona tariffaria presso i terminali e delle unità di servizio presso i terminali per il volo in questione. Ai fini del calcolo della tariffa presso i terminali, l'avvicinamento e la partenza relativi a un volo sono considerati un unico volo. L'unità di cui si tiene conto ai fini del calcolo è il volo in arrivo o il volo in partenza. 3.   Gli Stati membri esonerano dalle tariffe di rotta i seguenti voli: a) i voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due tonnellate metriche; b) i voli misti VFR/IFR nelle zone tariffarie nelle quali sono effettuati esclusivamente in VFR e dove non è riscossa alcuna tariffa di rotta per i voli VFR; c) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, monarchi regnanti e i loro familiari diretti, capi di Stato, capi di governo e loro ministri, se è debitamente giustificato dall'appropriato indicatore di status o nota nel piano di volo che il volo è effettuato esclusivamente a tale scopo; d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente. 4.   Gli Stati membri possono esonerare dalle tariffe di rotta i seguenti voli: a) i voli militari effettuati da aeromobili di uno Stato membro o di un paese terzo; b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente all'interno dello spazio aereo dello Stato membro interessato ed esclusivamente per il conseguimento di una licenza o di un'abilitazione nel caso del personale navigante di condotta e ove sia comprovato da una nota opportuna nel piano di volo che il volo è effettuato esclusivamente a tale scopo; c) i voli effettuati esclusivamente al fine di verificare o collaudare apparecchiature utilizzate o che devono essere utilizzate come aiuti al suolo per la navigazione aerea, ad esclusione dei voli di posizionamento effettuati dall'aeromobile interessato; d) i voli che terminano presso l'aeroporto dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio; e) i voli VFR; f) i voli a fini umanitari autorizzati dall'organismo competente; g) i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia. 5.   Gli Stati membri possono esonerare dalle tariffe presso i terminali i voli di cui ai paragrafi 3 e 4. 6.   Gli Stati membri coprono i costi dei servizi che i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno prestato a voli esonerati dalle tariffe di rotta o dalle tariffe presso i terminali in conformità dei paragrafi 3, 4 o 5.
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