Art. 26

Adeguamento per tenere conto dell'inflazione

In vigore dal 11 feb 2019
Adeguamento per tenere conto dell'inflazione Per ogni anno del periodo di riferimento, i costi determinati contenuti nelle basi di calcolo delle tariffe di rotta e presso i terminali per l'anno n, espressi in termini nominali, sono adeguati sulla base della differenza in percentuale tra l'indice di inflazione effettivo e l'indice di inflazione previsto per il suddetto anno n e inclusi come adeguamento per il calcolo del tasso unitario per l'anno n+2. I costi determinati di cui all', paragrafo 1, terzo comma, e i costi determinati di cui all', paragrafo 4, lettere c) e d) se si applica la contabilità basata sui costi storici, non sono oggetto di alcun adeguamento per tenere conto dell'inflazione.
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