Art. 28
Dispositivo di ripartizione del rischio di costo
In vigore dal 11 feb 2019
Dispositivo di ripartizione del rischio di costo
1. In relazione ai sistemi di incentivi di cui all', paragrafo 2, si applica un dispositivo di ripartizione del rischio di costo. In base a tale dispositivo, le differenze tra i costi determinati contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni e i costi effettivi sono ripartite tra fornitori di servizi di navigazione aerea e utenti dello spazio aereo, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Le differenze di cui al paragrafo 1 sono ripartite nel modo seguente:
a)
se, per l'intero periodo di riferimento, i costi effettivi sono inferiori ai costi determinati, il fornitore di servizi di navigazione aerea o lo Stato membro interessato trattiene integralmente la differenza che ne risulta;
b)
se, per l'intero periodo di riferimento, i costi effettivi sono superiori ai costi determinati, il fornitore di servizi di navigazione aerea o lo Stato membro interessato copre integralmente la differenza che ne risulta.
3. Il paragrafo 2 non si applica se le differenze tra costi determinati e costi effettivi risultano da almeno uno dei seguenti cambiamenti:
a)
cambiamenti imprevisti nei costi degli investimenti nuovi e in corso;
b)
cambiamenti imprevisti nei costi di cui all', paragrafo 1, terzo comma;
c)
cambiamenti imprevisti e significativi dei costi pensionistici stabiliti in conformità dell', paragrafo 4, risultanti da cambiamenti imprevedibili nella legislazione nazionale sulle pensioni, della legislazione sulla contabilizzazione delle pensioni o da cambiamenti imprevedibili della situazione sui mercati finanziari, a condizione che tali cambiamenti dei costi pensionistici sfuggano al controllo del fornitore di servizi di navigazione aerea e, in caso di aumenti dei costi, che il fornitore di servizi di navigazione aerea abbia adottato misure ragionevoli per gestire detti aumenti dei costi durante il periodo di riferimento;
d)
cambiamenti imprevisti e significativi dei costi risultanti da cambiamenti imprevedibili dei tassi d'interesse sui prestiti che finanziano i costi generati dalla fornitura dei servizi di navigazione aerea, a condizione che tali cambiamenti dei costi sfuggano al controllo del fornitore di servizi di navigazione aerea e, in caso di aumenti dei costi, che il fornitore di servizi di navigazione aerea abbia adottato misure ragionevoli per gestire detti aumenti dei costi durante il periodo di riferimento;
e)
cambiamenti imprevisti e significativi dei costi risultanti da cambiamenti imprevedibili della normativa fiscale nazionale o da altri nuovi elementi di costo non prevedibili, non compresi nel piano di miglioramento delle prestazioni ma imposti dalla legge.
I costi determinati relativi ai costi di cui al presente paragrafo sono individuati e categorizzati nel piano di miglioramento delle prestazioni, conformemente all'allegato II, punto 3.3, lettera h).
Le differenze tra costi determinati e costi effettivi di cui al presente paragrafo sono individuate e spiegate annualmente conformemente agli allegati VII e IX.
4. Per quanto riguarda i cambiamenti imprevisti nei costi di cui al paragrafo 3, lettera a), le differenze tra i costi determinati e i costi effettivi sono ripartite come segue:
a)
qualora, nel corso di un anno civile o durante l'intero periodo di riferimento, i costi effettivi siano inferiori ai costi determinati, il fornitore di servizi di navigazione aerea o lo Stato membro interessato rimborsa la differenza agli utenti dello spazio aereo attraverso una riduzione del tasso unitario nell'anno n+2 o nel successivo periodo di riferimento a meno che, sulla base di una motivazione dettagliata del fornitore di servizi di navigazione aerea, l'autorità nazionale di vigilanza, previa consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, decida che il fornitore di servizi di navigazione aerea non rimborsa una parte della suddetta differenza;
b)
qualora, nel corso di un anno civile o durante l'intero periodo di riferimento, i costi effettivi superino i costi determinati in misura non superiore al 5 %, gli Stati membri possono decidere che la differenza risultante è recuperata presso gli utenti dello spazio aereo dal fornitore di servizi di navigazione aerea o dallo Stato membro interessato mediante un aumento del tasso unitario nell'anno n+2 o nel successivo periodo di riferimento, fatta salva l'approvazione da parte dell'autorità nazionale di vigilanza di una motivazione dettagliata del fornitore di servizi di navigazione aerea, in particolare per quanto riguarda la necessità di aumentare la capacità e previa consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo.
Se, durante il periodo di riferimento, i fornitori di servizi di navigazione aerea intendono aggiungere, cancellare o sostituire grandi investimenti rispetto alle informazioni sugli investimenti principali contenute nel piano di miglioramento delle prestazioni a norma dell'allegato II, punto 2.2, lettera b), le suddette modifiche sono autorizzate dall'autorità nazionale di vigilanza previa consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo.
5. Per quanto riguarda i cambiamenti imprevisti nei costi di cui al paragrafo 3, lettera b), le differenze tra i costi determinati e i costi effettivi sono ripartite come segue:
a)
qualora, nel corso di un anno civile, i costi effettivi siano inferiori ai costi determinati stabiliti per tale anno civile, gli Stati membri rimborsano la differenza agli utenti dello spazio aereo mediante una riduzione del tasso unitario nell'anno n+2;
b)
qualora, nel corso di un anno civile, i costi effettivi superino i costi determinati stabiliti per tale anno civile, gli Stati membri recuperano la differenza presso gli utenti dello spazio aereo mediante un aumento del tasso unitario nell'anno n+2.
6. Per quanto riguarda i cambiamenti imprevisti nei costi di cui al paragrafo 3, lettere c), d) ed e), le differenze tra i costi determinati e i costi effettivi sono ripartite come segue:
a)
qualora, nel corso di un anno civile o durante l'intero periodo di riferimento, i costi effettivi siano inferiori ai costi determinati, il fornitore di servizi di navigazione aerea o lo Stato membro interessato rimborsa la differenza agli utenti dello spazio aereo attraverso una riduzione del tasso unitario nell'anno n+2, nel successivo periodo di riferimento oppure nei due periodi di riferimento successivi se gli importi da rimborsare hanno un impatto sproporzionato sul tasso unitario;
b)
qualora, nel corso di un anno civile o durante l'intero periodo di riferimento, i costi effettivi superino i costi determinati, gli Stati membri possono decidere che la differenza risultante sia recuperata presso gli utenti dello spazio aereo dal fornitore di servizi di navigazione aerea o dallo Stato membro interessato attraverso un aumento del tasso unitario nell'anno n+2, nel successivo periodo di riferimento oppure nei due periodi di riferimento successivi se gli importi da recuperare hanno un impatto sproporzionato sul tasso unitario.
7. Le autorità nazionali di vigilanza verificano annualmente se i fornitori di servizi di navigazione aerea applicano correttamente le disposizioni del presente articolo. Le autorità nazionali di vigilanza elaborano entro il 1o settembre dell'anno n+1 una relazione sui cambiamenti nei costi di cui al paragrafo 3 verificatisi nell'anno n. La relazione è oggetto di una consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo.
Nella relazione da completare entro il 1o settembre dell'anno successivo all'ultimo anno del periodo di riferimento le autorità nazionali di vigilanza devono inoltre indicare il saldo per l'intero periodo di riferimento per quanto riguarda i cambiamenti imprevisti nei costi di cui al paragrafo 3, lettere a), c), d) ed e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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