Art. 24

Trasparenza dei costi

In vigore dal 11 feb 2019
Trasparenza dei costi 1.   Gli Stati membri definiscono basi di calcolo delle tariffe per ogni zona tariffaria in modo trasparente. 2.   Almeno quattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento gli Stati membri, agendo in modo coordinato, consultano i fornitori di servizi di navigazione aerea, i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e, se opportuno, i gestori e i coordinatori aeroportuali sulla prevista fissazione dei costi determinati compresi nella base di calcolo delle tariffe di rotta e presso i terminali, sugli investimenti nuovi e in corso, sulle previsioni sulle unità di servizio e sulla politica tariffaria per il periodo di riferimento in questione. Gli Stati membri procedono allo stesso modo anche durante un periodo di riferimento se intendono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica a norma dell', paragrafo 1. Gli Stati membri trasmettono le tabelle di rendicontazione e le informazioni richieste negli allegati VII e IX ai soggetti invitati alla consultazione almeno tre settimane prima della consultazione. 3.   Durante il periodo di riferimento gli Stati membri consultano su base annua, in modo coordinato e in conformità dell'allegato XII, punto 1, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e, qualora opportuno, i gestori e i coordinatori aeroportuali sui costi effettivi sostenuti durante l'anno precedente e sulla differenza tra i costi effettivi e i costi determinati contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni. Gli Stati membri trasmettono le tabelle di rendicontazione e le informazioni richieste nell'allegato VII ai soggetti invitati alla consultazione almeno tre settimane prima della consultazione. 4.   Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui all'ultimo comma dei paragrafi 2 e 3 alla Commissione alla data in cui sono state fornite alle parti consultate. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione in merito ai risultati della consultazione.
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