Art. 39
Motivazione e impugnazione delle decisioni nazionali
In vigore dal 11 feb 2019
Motivazione e impugnazione delle decisioni nazionali
Gli Stati membri assicurano che le decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento siano debitamente motivate e possano formare oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo in conformità del diritto nazionale.
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