Art. 39 · Motivazione e impugnazione delle decisioni nazionali

Art. 39

Motivazione e impugnazione delle decisioni nazionali

In vigore dal 11 feb 2019
Motivazione e impugnazione delle decisioni nazionali Gli Stati membri assicurano che le decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento siano debitamente motivate e possano formare oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo in conformità del diritto nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:317:oj#art-39